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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE




                  Nei principi UNIDROIT (2016) , il più noto tra i suddetti restatement,
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             un’intera sezione - soprattutto influenzata dalle evoluzioni del diritto tedesco -
             è dedicata al tema dell’hardship, con il diritto della parte pregiudicata di doman-
             dare l’adeguamento per via giudiziale. Pertanto, nel testo di tali principi, secon-
             do l’art. 6.2.1 le parti sono tenute a rispettare le proprie obbligazioni, tenendosi
             ferma come regola generale la forza obbligatoria del contratto anche quando
             esse sono divenute più onerose, ma, come eccezione a tale regola, con riserva
             delle disposizioni relative all’hardship.
                  Questa è definita all’articolo successivo e si concreta quando sopravven-
             gano avvenimenti tali da alterare in maniera fondamentale l’equilibrio delle pre-
             stazioni (per un aumento sostanziale del costo dell’esecuzione delle obbligazio-
             ni o per una forte diminuzione del valore della controprestazione), richieden-
             dosi altresì che tali eventi siano sopravvenuti o siano stati conosciuti dalla parte
             lesa solo dopo la conclusione del contratto, che essa non abbia potuto, alla sti-
             pulazione, prendere ragionevolmente in considerazione gli stessi, che gli avve-
             nimenti sfuggano al controllo della parte lesa e che essa non ne abbia assunto
             su di sé (neanche implicitamente) il rischio.
                  L’articolo 6.2.3, in tema di effetti del mutamento di circostanze, dispone
             innanzitutto che la parte lesa dalle sopravvenienze possa chiedere (senza ritardo
             e in maniera motivata) l’apertura di rinegoziazioni, senza che tale domanda le
             dia il diritto di sospendere l’esecuzione delle obbligazioni. Solo in mancanza di
             accordo in un termine ragionevole, l’una o l’altra parte può adire il giudice, il
             quale, in presenza di una situazione di hardship può, qualora lo ritenga ragione-
             vole, mettere fine al contratto, dalla data e alle condizioni opportune, o riadat-
             tarlo per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni, con una giusta ripartizione delle
             perdite. Naturalmente, come spesso accade, le parti potranno esse stesse preve-
             dere alcuni possibili cambiamenti di circostanze, definendone le conseguenze
             sul loro rapporto.
                  Nello stesso senso si orientano i Principi di diritto europeo dei contratti, all’art.
             6:111 in tema di mutamento delle circostanze, con una formula simile , ma - con
                                                                              (5)
             un approccio ancor più improntato alla concezione del contratto come un rappor-
             to volto a perdurare nel tempo - ponendo l’accento su un obbligo delle parti di
             intavolare trattative per modificare o sciogliere il contratto, sicché il giudice, sia che

             (4)   Artt. 6.2.1 ss.
             (5)   Sostanzialmente conforme altresì un’altra di queste opere di restatement e consolidazione tran-
                  sfrontaliera di disposizioni civili, il Draft Common Frame of  Reference (III. - 1:110), in cui il pre-
                  vio tentativo del debitore, in maniera ragionevole e in buona fede, di ottenere per via di nego-
                  ziato un ragionevole ed equo adeguamento dei termini che regolano l’obbligazione è posto
                  come una condizione perché il giudice possa modificare o porre fine all’obbligazione. V.
                  anche Code européen des contrats, artt. 97 e 157.

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