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DOTTRINA
essenziale di tutela dei diritti sociali che la legislazione di settore intende garantire
ai cittadini, abbia ribaltato sulla Magistratura del controllo indipendente esterno
l’onere di apprestare essa stessa le tecniche più adeguate: non solo l’esercizio del
controllo preventivo (ex ante), ma quello del “controllo sulla gestione”, di cui
quello concomitante, cioè svolto mentre si svolge l’azione amministrativa , si
(22)
rivela il più adatto ed efficace a perseguire l’analisi dei tempi, dei modi e dei costi
di qualsiasi azione amministrativa o tecnica posta in essere dalle burocrazie con
l’avallo del decisore politico.
Sono queste considerazioni di natura pregiudiziale che ci possono intro-
durre ad affrontare il tema di cui ci si occupa.
Fino a che punto il Legislatore può spingersi nel tentativo di circoscrivere
la responsabilità amministrativo-contabile?
Fino a che punto la cosiddetta “paura della firma” (che è stata capace di
determinare il fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva”, nel campo sani-
tario) può risultare una valida giustificazione in un tempo in cui la responsa-
(23)
bilità delle burocrazie si dovrebbero muovere nella direzione del necessario per-
seguimento di obiettivi concreti in tempi contingentati, come impone la esecu-
zione da assicurare al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza? .
(24)
Sono temi di grande attualità, ma che si sono dibattuti anche in tempi
diversi da quelli che stiamo vivendo.
Con un vantaggio sulle teorie che sono state fatte consolidare (sia pure
elaborate da una parte del pensiero espresso dalla stessa Magistratura contabile
per il mantenimento dello status quo) per un non corretto (rectius, solo statico)
modo di interpretare il ruolo del controllo indipendente esterno, esercitabile
dalla Corte dei conti nella funzione definita dall’art. 100, comma 2, della
Costituzione del 1948.
(22) In tal senso, Guido Carlino, nella introduzione al Convegno sul tema Il pubblico impiego per la
ripresa del Paese, Madonna di Campiglio,1-2 luglio 2021. Egli così si esprime: «L’appropriata
valorizzazione del controllo successivo, che può svolgersi anche con la metodica della concomitanza, … potreb-
be migliorare l’efficacia complessiva dell’attività amministrativa e la valutazione delle concrete conseguenze
sulle comunità amministrate».
(23) In tal senso, Maurizio Campagna, La responsabilità sanitaria come fenomeno sociale, storico e culturale,
in Guida pratica alle responsabilità in ambito sanitario, www.Academia.org., 2021, 41-70.
(24) V. Francesco Albo, Limitazione della responsabilità amministrativa e anticorruzione: il PNRR è ade-
guatamente protetto?, www.dirittoeconti.it, 24 maggio 2021. Sulla necessità di attivare il “con-
trollo concomitante”, Aristide Police, Editoriale, in Riv. Corte dei conti, n. 5/2021, pp. 1-4.
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