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L’ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA IN CINA E NELLO SPAZIO OHADA




               si è tradotta in una vera e propria impossibilità), sapendo di poter contare su di
               un aiuto “esterno” dei giudici molto limitato se gli eventi dovessero prendere
               una piega inaspettata nel corso del rapporto: soltanto nei casi di vera e propria
               impossibilità  o  quando  l’alterazione  dell’equilibrio  contrattuale  sia  talmente
               radicale da frustrare la realizzazione dello scopo del contratto .
                                                                           (2)
                    Infatti, nella contrattualistica di common law, appare fondamentale, ed è pre-
               supposta, un’avveduta analisi ex ante dell’allocazione del rischio, portando così
               in secondo piano il problema dei successivi mutamenti di circostanze, fino a
               mettere radicalmente in discussione ogni possibilità di far leva sugli stessi per
               ottenere una qualche modifica dell’assetto convenzionale originario. Sul conti-
               nente, invece, si registra la tendenza evolutiva delle leggi civili (italiane , tede-
                                                                                    (3)
               sche, francesi, ecc.) a una transizione da un più rigoroso rispetto del principio
               pacta sunt servanda, con l’accordo concepito come idealmente intangibile e auto-
               sufficiente, alla sua integrazione con una clausola rebus sic stantibus, quantomeno
               con riferimento ai contratti di durata, e un certo favore per la rinegoziazione del
               contratto come conseguenza di serie sopravvenienze di entità tale da alterare
               radicalmente l’equilibrio tra le prestazioni.
                    A livello di restatement - ovvero autorevoli redazioni di regole per opera
               della dottrina, per cui lavorano fianco a fianco studiosi di diverse tradizioni giu-
               ridiche, offrendo questi modelli tanto alla pratica contrattuale transfrontaliera,
               quanto ai legislatori nazionali come esempi in vista di riforme delle leggi - rea-
               lizzati a seguito di approfonditi studi comparativi, la questione delle sopravve-
               nienze contrattuali è stata oggetto di particolari attenzioni. Ciò è anche dovuto
               al  fatto  che  le  disposizioni  contenute  in  tali  opere  sono  spesso  adottate  di
               comune accordo dalle parti di contratti internazionali pure economicamente
               molto consistenti, in cui sono dedotte prestazioni complesse e articolate la cui
               esecuzione può essere chiamata a realizzarsi nell’arco di periodi temporali pro-
               lungati. Peraltro, nella misura del possibile, questi contratti tentano solitamente
               di  internalizzare  le  sopravvenienze  attraverso  specifiche  clausole  sulla  force
               majeure e sulla più problematica hardship.



               (2)   Così da vanificare lo scopo della convenzione o rendere la prestazione dedotta in obbliga-
                    zione fundamentally different.
               (3)   Già con l’attuale Codice civile italiano, scritto nel 1942; si veda il suo art. 1467: “Nei contratti
                    a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una
                    delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e
                    imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto,
                    con gli effetti stabiliti dall’articolo 1458. La risoluzione non può essere domandata se la
                    sopravvenuta onerosità rientra nell’alea normale del contratto. La parte contro la quale è
                    domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del
                    contratto”.

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