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L’ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA IN CINA E NELLO SPAZIO OHADA
Nello strutturare il diritto cinese dei contratti, prevalente è stata l’influenza
romanistica, a partire dalla sistematica adottata : per ragioni storiche di mag-
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giore influenza della tradizione di civil law sul diritto cinese, ma probabilmente
anche perché il predominio di un’evoluzione casistica del diritto sotto l’impulso
creativo preponderante dei giudici non sarebbe stato conforme all’equilibrio dei
poteri di tale Paese.
Non sono stati in ogni caso disdegnati, quando utili, apporti dalla common
law, soprattutto allorché questi erano stati fatti propri dal diritto uniforme del
commercio internazionale . Il fatto che, in questi anni, il diritto cinese abbia
(13)
attraversato una fase evolutiva fluida lo ha reso permeabile agli aggiustamenti
di percorso che via via si rivelavano opportuni.
Per quanto riguarda le sopravvenienze contrattuali, nel diritto cinese for-
matosi nel culmine del processo di apertura al mercato internazionale - una
volta alleggerito il vincolo delle parti di un contratto alla diretta conformità ai
dispositivi statali amministrativi di pianificazione economica - la legge che nel
1999 ha unificato la materia contrattuale in un unico corpus normativo , tappa
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importante della strada dell’adesione cinese al WTO del 2001, annovera (men-
zionata per prima, all’art. 94) la forza maggiore che frustri la realizzazione dello
scopo del contratto tra le cause per cui le parti possono risolvere lo stesso, testi-
moniando un interessante innesto della dottrina di common law della frustration su
una base concettuale di civil law.
La nozione si sviluppa all’art. 117, specificamente dedicato, che prescrive
che una parte che sia stata incapace di adempiere al contratto per causa di forza
maggiore sia esente del tutto o in parte da responsabilità alla luce dell’impatto
dell’evento di force majeure, a meno che la legge non provveda altrimenti; se però
l’evento è successivo a un ritardo commesso da tale parte nell’esecuzione del
contratto, essa non è esente.
(12) S. Porcelli, Diritto cinese e tradizione romanistica. Terminologia e sistema, in Bullettino dell’Istituto di
diritto romano “Vittorio Scialoja”, vol. VI, 2016, pp. 289-290; v. anche, oltre agli altri saggi dello
stesso volume, L. Formichella, G. Terracina, E. Toti, Diritto cinese e sistema giuridico romanistico.
Contributi, Giappichelli, 2005; O. Diliberto, La lunga marcia. Il diritto romano nella Repubblica
Popolare Cinese, in L. Canfora, U. Cardinale (a cura di), Disegnare il futuro con intelligenza antica.
L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia e nel mondo, Il Mulino, 2013, pp. 53 ss.; E. Toti,
Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico tra legge e dottrina, Roma Tre Press, 2020.
(13) V. M. Timoteo, Un paese due sistemi. Il diritto cinese fra civil law e common law, in Rivista trimestrale
di diritto e procedura civile, 2009, supplemento, pp. 96 ss.; v. anche L. A. DiMatteo, L. Chen,
Chinese Contract Law: Civil and Common Law Perspectives, Cambridge University Press, 2018.
(14) Come testimoniano la sua complessità e sofisticatezza, questa è stata la prima legge nella sto-
ria della Cina popolare a essere redatta, nei suoi progetti preliminari, più da accademici e
membri della suprema giurisdizione che da funzionari amministrativi: L. Qiao, People’s
Republic of China: New Contract Law Upgrades Legal Environment for Business, in International
Business Lawyer, n. 1, 2001, p. 27.
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