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OSSERVATORIO INTERNAZIONALE
1. Introduzione
Questo articolo si occupa delle sopravvenienze contrattuali, in una pro-
spettiva comparatistica. Non sorprende che, periodicamente, esse affiorino in
primo piano in corrispondenza di fasi di crisi e difficoltà economiche, locali o
globali, in cui il problema diventa particolarmente concreto per il mondo delle
transazioni commerciali. Le sollecitazioni della pratica ravvivano allora il con-
fronto fra i teorici su scala più o meno ampia secondo la gravità e l’estensione
degli eventi. Le drammatiche vicende legate all’epidemia di Covid-19 (con le
relative misure di contenimento disposte dalle autorità) e poi all’impennata delle
tensioni internazionali tra blocchi geopolitici, in corrispondenza con il conflitto
russo-ucraino (con le relative sanzioni e contro-sanzioni), danno attualmente
luogo proprio a un succedersi di tali crisi.
Il presente contributo si focalizza su sistemi giuridici diversi dalla tradizio-
ne occidentale, allo scopo di poter arricchire il dibattito su un tema che, con
riferimento a civil law e common law, è già ampiamente indagato, con studi di auto-
revoli autori, che, anche di recente in occasione dell’epidemia, sono tornati
sull’argomento. Con riferimento all’Occidente, rinviando per ogni approfondi-
mento ai tanti contributi in materia , mi limito in questa sede a menzionare, in
(1)
quanto utile per il prosieguo del discorso, una certa convergenza comune del
pensiero giuridico di civil law e di common law sulle sopravvenienze contrattuali:
una tendenza che la pandemia sembra portare all’apice. Se una qualche conver-
genza si è manifestata pure nelle soluzioni, a questa possono fare ostacolo l’in-
fluenza della tradizione e le diverse scelte di politica del diritto, espressione dei
valori politici, dei rapporti tra classi sociali e della struttura economica di ogni
società.
L’approccio liberale alla materia contrattuale dei Paesi anglosassoni - restii
a ogni manipolazione ri-equilibratrice del contratto per opera del giudice che
possa sostituirsi alla spontanea rinegoziazione delle parti e fungere da strumen-
to di pressione nelle trattative - affonda quindi le proprie radici nelle economie,
nelle società e nelle culture politiche di essi (in cui peraltro si è in molti casi ten-
tato di optare per misure di contenimento dell’epidemia meno limitative delle
libertà personali) e difficilmente giungerà a distaccarsene in maniera brusca.
Spetterà dunque alle parti, nella redazione di contratti soprattutto di lunga dura-
ta, prevedere congrue clausole di force majeure (impossibilità più o meno lata-
mente intesa) e di hardship (radicale difficoltà di dare esecuzione che però non
(1) Nel recente articolo S. Zolea, Le sopravvenienze nei contratti spaziali, in La nuova giurisprudenza
civile commentata, n. 6, 2022, pp. 1345-1355, effettuo una ricognizione tanto della dottrina tra-
dizionale in Italia e nel panorama comparativo, quanto dei più recenti studi italiani ed europei
occasionati dalla situazione pandemica: rinvio pertanto, per ogni approfondimento, alle note
bibliografiche di tale contributo.
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