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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEL CONTESTO DEL DEFINITO SISTEMA DEI DOVERI
DI UN DIPENDENTE PUBBLICO
Lo Stato di diritto, nel quale ritroviamo posizionata una Magistratura spe-
ciale come è quella contabile , per distinguerla da quella ordinaria e da quella
amministrativa, nasce storicamente come evoluzione dello Stato autoritario, e si
caratterizza per la soggezione al diritto dei pubblici poteri (anche se essi sono
votati dal Popolo) e, in particolare, di quei pubblici poteri - come lo sono le
burocrazie - che sono chiamati a realizzare le diverse politiche pubbliche ricor-
rendo al “denaro di tutti”, a quelle risorse finanziarie che si continuano a chia-
mare con elegante sintesi “Erario”.
In sostanza, anche nella gestione delle risorse pubbliche, che si qualifica
come fiduciaria, si è affermato lo Stato di diritto , nel senso che il potere ha
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posto il diritto e, nel momento in cui lo ha posto, ne ha riconosciuto la “supe-
riorità” e ad esso si è assoggettato. Così che la nostra Costituzione può essere
riguardata come una “Costituzione di diritti”, ma anche come una”
Costituzione dei poteri” . In questa visione si pone la Magistratura contabile
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(rectius, del buon andamento) quando è chiamata a salvaguardare la veridicità e
l’attendibilità dei bilanci delle istituzioni pubbliche, e, sotto quell’altro aspetto
complementare al primo, a reprimere le azioni o le omissioni di chi possa com-
promettere un’altra specifica caratteristica, quella della integrità. Il Giudice che
è chiamato ad accertare la responsabilità amministrativo-contabile nasce, con la
Costituzione del 1948, come quel potere giudiziario avente il compito di frenare
sia il potere politico che il potere amministrativo, fornendo concretezza di con-
tenuti al pensiero filosofico espresso dal Montesquieu con esplicita chiarezza
nella memorabile frase «il potere fermi il potere».
Ai nostri tempi, più che discettare di tale principio (quello della separazione
dei Poteri, che si è consolidato nella versione del “giusto bilanciamento dei Poteri”),
ci si ritrova a una sua sostituzione con qualcosa di analogo essendo propensi,
ormai, a distinguere le “Istituzioni di governo” dalle “Istituzioni di garanzia”.
La Corte dei conti è, quindi, da annoverare tra le “Istituzioni di garanzia”.
E, cercando di richiamare all’attenzione dei contemporanei il punto di vista
di uno dei suoi Presidenti, non si può fare a meno di cogliere l’essenza di una
affermazione che potrebbe essere replicata “tout court” anche ai tempi nostri.
Punto di vista espresso da Giuseppe Carbone, qualche anno prima del-
l’evento giudiziario che sarà denominato “Tangentopoli” o, con locuzione un
po’ meno negativa, “Mani pulite” , nel discorso di insediamento avutosi il
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(18) V., la voce “Stato di diritto”, in Enciclopedia Treccani. Dizionario di storia (2011), www.treccani.it.
(19) V., in tal senso, M. Luciani, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, Padova, Cedam, 1985, II.
(20) V., tra i diversi Autori che ne hanno parlato, Piercamillo Davigo, L’occasione mancata. Mani Pulite
trent’anni dopo, ed. Laterza, Bari-Roma, 2021, 213, dove si richiamano i diversi costi/unità nel
settore dei ll.pp., prima e dopo l’intervento del Pool di Milano nell’area Milano (Fredrik Galtung).
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