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DOTTRINA




             - quella propria del buon padre di famiglia ancora sussistente nel campo civili-
             stico  -  e  riducendo  il  potere  di  intervento  del  Pubblico  Ministero  presso  le
             Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.
                  Da questa scelta “politica” non possono non essere derivate delle conse-
             guenze in capo alle burocrazie, che l’hanno vissuta come una liberazione.


             4.  La struttura della responsabilità amministrativo-contabile in Italia, tra
               teoria e prassi
                  Il Legislatore nazionale - come si già avuto modo di far cenno - è stato più
             volte chiamato a scrivere e, poi, anche a riscrivere le regole che presidiano il
             modo di agire delle burocrazie, di quel sistema amministrativo (amministrativo-
             tecnico che ne caratterizza alcune, dai medici agli ingegneri… agli informatici)
             del quale hanno assoluto bisogno i decisori politici per realizzare i loro pro-
             grammi, sempre che essi siano stati posti (dalle burocrazie stesse) nelle condi-
             zioni di elaborarne i testi e di approvarne i contenuti.
                  La storia di una disciplina, come lo è la contabilità pubblica, e della giustizia
             amministrativo-contabile che ad essa si riconnette, in quanto complementare, è -
             alla stregua della storia della giustizia amministrativa (TAR - Consiglio di Stato) -
             una storia di tutele, di diritti soggettivi e di interessi legittimi (così come di inte-
             ressi  collettivi),  e  di  affermazioni  di  responsabilità,  il  cui  campo  si  è  a  fatica
             ampliato e, a volte, si è cercato di restringere. Una storia di lotta - è stato recen-
             temente affermato - combattuta contro “il potere” che tende ad atteggiarsi ad
             arbitro del destino delle comunità quando utilizza il denaro pubblico (quello di
             tutti) per fini che non sono quelli fissati dalla legge. In ragione del fatto che se il
             potere esecutivo muta e si trasforma, le tutele atte a contenere gli atteggiamenti
             di invadenza dovrebbero, a loro volta, adeguarsi a tali mutazioni. Ma non sempre
             ciò si verifica, in quanto nella eterna lotta che le burocrazie combattono per la
             affermazione del principio del buon andamento (che tocca anche l’area della con-
             tabilità pubblica), si può assistere al prevalere di certi orientamenti - anche dottri-
             nari - che tendono a limitare la difesa di quegli interessi diffusi che sembrano con-
             tare nulla, e che invece si dimostrano essere quelli “base” perché difendono la vita
             dell’Uomo, della Donna, della persona umana, i beni primari (da quel conclamato
             diritto a un ambiente sano a quell’altro “diritto alla felicità” che, scritto a chiare
             lettere nella Costituzione americana, risulta replicato nei suoi diversi aspetti).
                  Aspetti che le Costituzioni (compresa la nostra), nella loro enfasi seman-
             tica, tendono ad immaginare (solo) come diritti del singolo, della comunità in
             cui questi vive ed opera, e che invece sono riconducibili alla collettività.



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