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L’ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA IN CINA E NELLO SPAZIO OHADA
decida per lo scioglimento, sia per la modificazione del contratto, può altresì con-
dannare al risarcimento dei danni per la perdita cagionata dal rifiuto di una parte
di intavolare trattative o dalla rottura delle stesse in modo contrario alla buona fede
e alla correttezza.
Con l’arrivo della pandemia provocata dal virus Covid-19, la pratica del
commercio internazionale ha cercato, per quanto possibile, di adattarsi alla
situazione, quantomeno per i nuovi contratti da negoziare , potendo anche
(6)
ispirarsi, all’occorrenza, ai suggerimenti formulati nei principi UNIDROIT .
(7)
2. Le sopravvenienze in Cina
I principi UNIDROIT, di largo utilizzo nei contratti internazionali,
mostrano come la presenza delle catene globali del valore tenda a porre alcuni
problemi giuridici simili nei più diversi luoghi del mondo.
La frequenza degli scambi internazionali fa sì, d’altra parte, che fenomeni
epidemici o bellici e tensioni internazionali tali da interrompere o complicare
gli scambi commerciali tra Stati e tra blocchi geopolitici possano rapidamente
coinvolgere quasi tutto il mondo, mettendo a nudo alcune delle fragilità della
globalizzazione. È quindi oggi con una retrostante realtà socioeconomica incer-
ta e contraddittoria che il diritto si trova a dover fare i conti: si richiede pertanto
allo studioso di essere conscio della precarietà e della mutevolezza del fenome-
no giuridico e delle sue categorie , in cui si hanno più da cercare tendenze in
(8)
divenire che punti d’arrivo e acquisizioni.
Cercando di superare una prospettiva atlantico-centrica, le trasversalità del
tema delle sopravvenienze saranno ora approfondite con riguardo a modelli
giuridici diversi: la Cina e il sistema comune ai Paesi africani membri
dell’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA).
La prima appare interessante in quanto principale modello, coronato da
rilevanti successi, di potenza del commercio globale improntata a un paradigma
economico, sociale e politico altro da quello occidentale.
(6) V. International Chamber of Commerce, Force Majeure Clauses in Commercial Contracts: general considerations,
disponibili online all’indirizzo https://iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/03/2020-
forcemajeure-commcontracts.pdf : “The ICC Model Force Majeure Clause 2020 […] provi-
des that plague and epidemic are examples of presumed impediments that trigger the use of
the clause; regarding such a presumed impediment, the party invoking the clause need prove
only that it could not have been avoided or overcome”.
(7) V. in part. Note of the UNIDROIT Secretariat on the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts and the COVID-19 Health Crisis, 15 luglio 2020; v. anche CISG Advisory
Council Opinion n. 20: Hardship under the CISG, 2-5 febbraio 2020.
(8) Su queste tematiche di ordine generale, si veda, da ultimo, A. Zoppini, Il diritto privato e i suoi
confini, Il Mulino, 2020, pp. 17-83.
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