Page 112 - Rassegna 2023-2
P. 112
DOTTRINA
d.P.R. n. 3/1957 - dello status del dipendente pubblico. Lo studio del “sistema
dei doveri” è rientrato per molto tempo (fino al 1993) nella disciplina del diritto
amministrativo, e successivamente nel campo della “legislazione speciale del
lavoro privatizzato”. Esso non ha mai fatto oggetto di analisi nel contesto della
disciplina della “economia del lavoro”, ritrovando qui i necessari punti di con-
tatto con la disciplina della “economia delle organizzazioni complesse” (conta-
bilità analitica, anche essa rientrante nella competenza della Corte dei conti).
Se è vero - come è vero - che la “Grande Riforma” del 1994 ha richiesto
alla Corte dei conti italiana di occuparsi dei costi degli apparati e di valutarne
l’efficienza, non si può fare a meno di richiamare i mutamenti culturali che la
Magistratura del buon andamento ha subito.
Mutamenti che sono stati accompagnati da una nuova visione del bilancio
pubblico; non solo un documento corredato da numeri, ma un documento di
programmazione delle politiche pubbliche, delle quali occuparsi approfondendo
gli impatti sulla società (valutazione delle politiche pubbliche, i cui esiti si tradu-
cono in referti alle Assemblee Legislative). D’altra parte in ogni bilancio pubblico
c’è uno spazio dedicato a coprire le spese di funzionamento delle diverse orga-
nizzazioni (uffici; apparati) preposte a fornire servizi ai cittadini e alle imprese. E
tra queste assumono rilevanza quelle destinate a remunerare il fattore “lavoro”,
cioè a coprire la spesa delle retribuzioni dei dipendenti che risultano applicati alla
loro gestione. Questo aspetto delle organizzazioni pubbliche diventa oggetto di
analisi da parte della Corte di conti nel 1993, appena entra in vigore il d.lgs. n. 29.
Ma se il controllo a “livello macro”, cioè sulla politica dei salari, si effettua
deliberando sul rispetto (o meno) dell’incremento delle retribuzioni che non
deve superare il tetto dell’inflazione, a livello meso e micro, cioè di studio del
costo degli apparati, nulla succede…
Per un semplice motivo: bisogna che le singole Istituzioni si organizzino
istituendo i Nuclei di valutazione e che traendo spunto dal lavoro di raccolta dei
dati, assegnata come compito a tali organismi, si possa dare esecuzione all’art.
65, comma 4, che così recita nella seconda parte: «Con apposite relazioni in corso
d’anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specifiche mate-
rie, settori e interventi».
Una disposizione di legge che richiedeva l’intervento attivo del Ministero
del tesoro, chiamato, con le disposizioni contenute nel precedente art. 64, a:
1. definire procedure interne e tecniche di rilevazione al fine di rappresen-
tare i profili economici della spesa;
2. elaborare progetti di articolazione sperimentale dei bilanci pubblici
anche con riferimento specifico al costo del lavoro.
110