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DOTTRINA
SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L’attenzione da porre al “sistema dei doveri” del dipendente
pubblico. Il “controllo di gestione” risulta necessario per monitorare l’efficienza
dei servizi pubblici resi dagli Enti Locali. - 3. Il richiamo alla sperimentazione del
Progetto “Funzionalità ed Efficienza della Pubblica Amministrazione”. La presa
di posizione degli Enti Locali (1981-1988) e il ruolo della Corte dei conti. - 4. La
struttura della responsabilità amministrativo-contabile in Italia, tra teoria e prassi.
1. Premessa
Per dare un senso alle riflessioni che si avrà cura di esporre non si può fare
a meno di riprendere le fila di quella lunga serie di interventi che nel tempo
hanno interessato il modo di essere (oltre che quello di apparire di fronte ai cit-
tadini richiedenti un atto/un servizio) di quegli operatori che prestano la loro
attività alle dipendenze delle Istituzioni pubbliche, diventandone esse il loro
datore di lavoro .
(1)
E in questo percorso non si può fare a meno di individuare quelle scelte
di politica di gestione delle risorse umane che hanno finito, in pochi decenni,
per scolorire i tratti essenziali del ruolo assegnato dalla Costituzione alla
Pubblica Amministrazione, nel suo complesso, e ai suoi operatori in particolare
(status, carriera, responsabilità).
Sulle prescrizioni contenute nella Carta fondamentale c’è da fare una ana-
lisi attenta per scoprire, alla fine della indagine, che alcune di esse sono rimaste
invariate nel tempo, finendo per contrastare (o per rendere irrealizzabili in con-
creto) quelle scelte di natura organizzativa che avrebbero dovuto allentare le
regole dell’“essere Pubblica Amministrazione”, risultando accentuato l’orienta-
mento dottrinale che avrebbe inteso equiparare gli operatori pubblici ai dipen-
denti da un datore di lavoro privato sul presupposto che quest’ultimo avrebbe
(2)
garantito un accrescimento della loro produttività individuale.
(1) V., ex multis, C. Davide La Porta, Pubblica Amministrazione. Come si individua il datore di lavoro, in
Ambiente e sicurezza sul lavoro, n. 1/2019. Se il datore di lavoro è lo Stato - come osserva la Suprema
Corte di Cassazione (Ord. n. 6051 del 28 febbraio 2023) - non è certo migliore la posizione del
dipendente pubblico rispetto a quella del dipendente da un privato. Infatti, è lo Stato a porre le
regole che disciplinano lo status di lavoratore pubblico. Ad esempio, la disciplina della prescri-
zione dei crediti da lavoro risulta differenziata (cinque anni per il pubblico, ma che decorrono
dalla fine del rapporto di lavoro per il privato; mentre lo Stato gode di una prescrizione decennale
verso il suo dipendente). Inoltre, in caso di contrazione degli organici (scuola), il dipendente pub-
blico può essere chiamato a ricoprire un posto distante decine di chilometri. Così come al dipen-
dente pubblico non è garantito l’avvicinamento al coniuge o ai figli. La Corte osserva come
ormai… “…la sicurezza del posto di lavoro non costituisce valido strumento di difesa contro la pluralità di stru-
menti ritorsivi nella disponibilità del datore di lavoro (Stato)… si pensi alle fattispecie di mobbing e straining”.
(2) Secondo un certo orientamento dottrinale, la semplice privatizzazione del rapporto di lavoro pub-
blico avrebbe di per sé accresciuto il livello di produttività dei lavoratori dipendenti da pubbliche
istituzioni, qualificati - anche negli anni Novanta del secolo scorso - degli scansafatiche. Di con-
trario avviso, v. S. Cassese, I dirigenti dimezzati e in mano alla politica, in Il Sole 24 Ore, 7 dicembre 1998.
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