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LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA NEL CONTESTO DEL DEFINITO SISTEMA DEI DOVERI
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               da vicino anche gli amministratori (soprattutto quelli locali) in quanto essi sono
               da ritenere ancora responsabili di una serie di funzioni, da quella della program-
               mazione delle politiche pubbliche a quella della vigilanza e del controllo sul-
               l’operato dei dipendenti, delle diverse burocrazie, sia civili che militari.
                    Burocrazie che sono state rese indispensabili, sia pure con qualche ecce-
               zione per il caso dei “piccoli comuni” (e tali sono considerati quelli con popo-
               lazione inferiore ai cinquemila abitanti) come prevede la disposizione di cui
               all’art. 53, comma 3, della legge n. 388/2000, in considerazione dell’affermato
               principio di distinzione che deve esistere tra politica e amministrazione.


               2.  L’attenzione da porre al “sistema dei doveri” del dipendente pubblico.
                  Il “controllo di gestione” risulta necessario per monitorare l’efficienza
                  dei servizi pubblici resi dagli Enti Locali
                    Non  c’è  alcun  dubbio  sul  fatto  che  l’attenzione  del  Legislatore  è  stata
               rivolta da sempre a contrastare il “malgoverno” nella accezione in cui Dante
               Alighieri utilizzò questa espressione nel canto XXVII dell’Inferno (girone dei
               fraudolenti, a. 47), cioè la cattiva amministrazione dei beni pubblici e privati, ivi
               compresa la corruzione nell’esercizio del potere politico o amministrativo.
                    Ma è altrettanto vero che per sfuggire alla responsabilità amministrativa,
               per anni, fino a quando non si è rivolta la giusta attenzione al “sistema dei con-
               trolli interni” che avrebbero dovuto essere l’interfaccia della Corte dei conti
               nello svolgimento della sua precipua funzione, quella del controllo indipenden-
               te esterno , per anni la cultura dei difensori dinanzi ai Tribunali di tale organo
                         (11)
               è stata portata a richiedere la clemenza di questi Giudici “speciali” in quanto
               titolari del potere di ridurre il risarcimento del danno arrecato invocando una
               serie di fenomeni portati a discolpa della mancanza di diligenza riscontrata.
                    Potere che si manifestava nel ridurre ad libitum la pena inflitta, cioè il grado
               di risarcimento del danno calcolato dalla Procura, nel suo ruolo di pubblica
               accusa a difesa dell’Erario.
                    Il  potere  di  riduzione  della  pena  (cioè  l’entità  del  risarcimento  inflitto)
               avvicina tale Giudice al Giudice dell’equità. Questo sistema viene, nei fatti, a
               condizionare il “sistema dei doveri” che costituisce parte integrante - fin dal

               (11)  Sulla evoluzione storico-istituzionale della funzione del controllo indipendente esterno, R.
                    Scalia, La cultura del controllo indipendente esterno nell’ordinamento italiano. Metodi e tecniche di analisi per
                    il perseguimento del principio del buon andamento, in Atti del convegno, “La cultura del controllo indipendente
                    esterno nell’ordinamento italiano” (a cura di R. Scalia), Cacucci ed., Bari, 2020, pp. 55-104. V. anche
                    C. Chiappinelli, L’attività di referto della Corte dei conti dalle origini del Regno d’Italia: profili evolutivi del
                    sistema istituzionale, in Quaderni della Rivista della Corte dei conti, n. 2/2022, C.d.c, Roma, pp. 31-
                    46, Atti del Convegno per i 160 anni della Corte dei conti, Torino, 11-12 ottobre 2022.

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