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DOTTRINA
La prelazione storico-
artistica e i suoi “motivi”
Professoressa
Stefania Mabellini
(*)
Il contributo prende le mosse da una pronuncia del Consiglio di Stato (sez. Quinta,
n. 261/2022) nella quale, in relazione al divieto di acquisto degli immobili da parte delle
amministrazioni territoriali, si ribadisce la natura autoritativa della prelazione storico-arti-
stica. L’Autrice si sofferma in particolare sulle finalità - non tanto di conservazione quanto
di valorizzazione del bene culturale -, che sono sottese alla prelazione, evidenziando la
necessità di una motivazione del provvedimento che non si limiti ad un mero richiamo alle
esigenze che, a suo tempo, avevano giustificato l’apposizione del vincolo culturale sul bene.
The paper takes inspiration from a judgement (Cons. Stato, sez. Quinta, no. 261/2022), that
reaffirms the authoritative character of territorial administrations’ right of pre-emption and keeps them
out from the ban on purchasing properties. The Author focuses on the pre-emption’s aim, which is not pre-
servation, but appreciation, highlighting the requirement of an appropriate justification of that. The justi-
fication of pre-emption in fact shall not consist only in a reference to the previous restrictive measures for
the protection of the cultural good, but shall be argued on particular requirements of appreciation of it.
!
Una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sez. Quinta, 14 gennaio 2022,
n. 261) offre l’occasione per fare il punto sugli interessi sottesi all’esercizio della
prelazione storico-artistica e sulla natura stessa dell’istituto.
La questione che il Giudice amministrativo è chiamato ad affrontare riguarda
l’ambito di applicazione dell’articolo 12, comma 1-ter), d.l. n. 98/2011,
“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”, convertito con modifica-
zioni dalla l. n. 111/2011 il quale, per evidenti ragioni di contenimento della spesa
pubblica, stabilisce che, tra gli altri, gli enti territoriali possano effettuare operazioni
di acquisto di immobili «solo ove siano comprovate documentalmente l’indispen-
sabilità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento» e a condi-
zione che il prezzo di acquisto sia ritenuto congruo dall’Agenzia del demanio.
(*) Associata presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.
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