Page 94 - Rassegna 2023-1
P. 94
DOTTRINA
cordate di riciclatori, i quali applicavano un sistema di reimpiego dei capitali
illeciti fondato su un doppio circuito di false fatturazioni giustificanti pagamen-
ti tracciati tra varie società “cartiere”, utilizzando sinteticamente il seguente
schema:
a. la criminalità organizzata avvia delle imprese “cartiere” (società A),
(49)
versando nei proprio conti corrente del denaro contante, di norma provento di
attività illecita;
b. le imprese così costituite trasferiscono fondi ad altre imprese cartiere
(società B) dei riciclatori, che emettono fattura per lavori/forniture/prestazioni
in realtà mai compiute;
c. le imprese cartiere dei soggetti riciclatori a quel punto trasferiscono i
fondi ricevuti, con una maggiorazione prestabilita, ad altre imprese riconduci-
bili al sodalizio (società C), pienamente operative e attive sul mercato, che emet-
tono un’ennesima fattura di vendita attestante la legittimità dell’operazione
commerciale.
I passaggi b. e c. sopra riportati, consentono alle imprese collegate alla cri-
minalità organizzata e alle imprese “cartiere” di iscrivere in contabilità dei ricavi
IVA e dei costi IVA: le imprese mafiose (società C) avranno iscritto dei costi
minori ai ricavi, maturando quindi un debito IVA, mentre le imprese “cartiere”
(società B) iscriveranno l’esatto opposto, maturando dunque un credito d’IVA.
Ne consegue quindi che l’“impresa mafiosa” (società C) dovrà versare
l’IVA (solitamente il ventidue per cento) all’Erario: versamento tuttavia in parte
coperto dalla maggiorazione ricevuta dall’impresa cartiera (punto c.). L’impresa
cartiera dei riciclatori invece, vantando un credito d’IVA (derivante dal fatto che
paga più di quello che incassa), potrà chiedere il rimborso all’Erario.
Il risultato finale è che il “costo” del riciclaggio viene in buona parte
coperto dal riscatto IVA da parte dei riciclatori, rendendo così l’intero schema
“autosostenuto” e consentendo alle imprese operative collegate alla criminalità
organizzata di apparire solide e competitive sul mercato.
(49) In genere intestate a prestanome e i cui costi d’iscrizione sono minimi e non richiedono il
versamento di un sostanziale capitale sociale.
92