Page 92 - Rassegna 2023-1
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DOTTRINA




                  3)‘B’ cedeva fittiziamente alle società ‘C’ - vale a dire Fastweb e Telecom Italia
             Sparkle - i medesimi servizi per un valore di ‘100’ sul quale veniva pagata da ‘C’
             l’IVA per il venti per cento, poiché si trattava di una compravendita di servizi
             in Italia, con un esborso finale apparente per ‘C’ di ‘120’;
                  4)‘C’, infine, rivendeva ad ‘A’ i medesimi servizi con il sistema ‘intra’ (come
             detto applicabile negli acquisti tra Stati Ue) al prezzo di ‘100’ senza il pagamen-
             to dell’IVA. In questo modo, afferma il GIP, alla fine di un’operazione sostan-
             zialmente neutra a fini economici perché ogni soggetto paga e incassa ‘100’, ‘C’
             (vale a dire Fastweb e Telecom Italia Sparkle) ha apparentemente pagato ‘20’ di IVA
             a ‘B’, che quest’ultima in ogni caso non versa all’erario, non avendo mai incas-
             sato la relativa somma. Secondo il giudice, dunque, il vero scopo dell’operazio-
             ne è consentire a ‘C’ di realizzare un credito erariale di ‘20’ su ciascuna opera-
             zione  fittizia  di  pagamento  di  ‘100’.  Questo  credito  può  essere  sottratto
             dall’IVA che ‘C’ incassa dai propri clienti per l’uso delle utenze telefoniche e che
             (in mancanza di credito IVA) dovrebbe riversare all’erario. Perciò, se ad esem-
             pio Fastweb o Telecom Italia Sparkle avevano incassi per un milione e 200mila euro,
             avrebbero dovuto versare 200mila euro all’erario alla scadenza prevista dalla
             legge. Poiché però esponevano un (inesistente) credito IVA pari o superiore a
             200mila euro, lo detraevano da quanto dovevano versare e ottenevano profitti
             superiori del venti per cento a quelli che avrebbero realizzato solo con l’opera-
             zione commerciale (ad esempio un milione 200mila anziché un milione). A que-
             sto punto, scrive il giudice, le ingenti somme di denaro apparentemente spese
             per pagare l’IVA in favore delle società ‘B’ (le cosiddette ‘cartiere’) consentivano
             a Fastweb e Telecom Italia Sparkle di realizzare ‘fondi neri’ per enormi valori che
             costituivano l’oggetto primario delle attività di riciclaggio e di investimento fit-
             tizio realizzato da altri membri dell’associazione per delinquere» .
                                                                          (44)


             10.Conclusioni
                  Il sistema fraudolento sopra descritto si è moltiplicato a dismisura, allon-
             tanandosi dai settori originariamente più a rischio (le auto di nuova immatrico-
             lazione un tempo, ora l’informatica e la telefonia), per svilupparsi in ogni setto-
             re economico.
                  Questa proliferazione degli illeciti ha spinto l’Amministrazione finanziaria
             ad aumentare accertamenti nei confronti di imprese ed a migliorare gli strumen-
             ti di analisi delle informazioni fiscali e finanziarie.

             (44)  https://www.corriereitaliano.com/attualita/italia/2010/6/17/riciclaggio-56-arresti-bufera-
                  su-fastw-1352934.html.

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