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LE FRODI CAROSELLO COME ILLECITO PENAL-TRIBUTARIO VOLTO AD ALTERARE
FRAUDOLENTEMENTE IL MECCANISMO APPLICATIVO DELL’IVA
In Italia, per quanto attiene il regime sanzionatorio di tali meccanismi
fraudolenti, oltre al sopra citato d.lgs. 74/2000 aggiornato al d.lgs. 24 settembre
2015, n. 158, dedicato nello specifico ai reati tributari, interviene anche la legge
n. 231/2001, che introduce nel nostro ordinamento la cosiddetta “responsabi-
lità amministrativa” delle società per cui possiamo affermare che la normativa
tributaria ha uno strumento di prevenzione e contrasto alle frodi, che prevede
una responsabilità amministrativa per le società riguardo ai reati compiuti dai
propri rappresentanti a vantaggio della società stessa. Disciplina applicabile,
però, esclusivamente agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e asso-
ciazioni anche prive di personalità giuridica .
(43)
9. Le frodi carosello e le sue connessioni con i reati di riciclaggio e reimpiego
E proprio il reimpiego di denaro proveniente da attività illecite, come le
frodi fiscali qui sopra richiamate, in attività economiche o finanziarie ufficiali,
con la consapevolezza che si tratti di valori provenienti da attività delittuose,
configura il reato di riciclaggio: ecco perché alle «frodi carosello», che permet-
tono l’accumulo di fondi neri, si associa sistematicamente il reato di riciclaggio
e investimento fittizio, realizzato principalmente da associazioni a delinquere,
sempre più spesso di stampo mafioso.
Analizzando sommariamente una delle inchieste più note nello specifico
settore, ovvero “il caso Fastweb e Telecom Italia Sparkle”, in maniera chiara e linea-
re viene spiegato il concetto di «frode carosello», da intendersi cioè come quella
operazione di natura fraudolenta, messa in piedi da più soggetti operanti all’in-
terno del territorio comunitario, destinata a far ottenere un indebito rimborso
del credito IVA maturato fittiziamente, in assenza di operazioni di natura com-
merciale.
Come correttamente indicato nelle carte dell’inchiesta, tale operazione
viene realizzata con almeno tre soggetti distribuiti nel territorio comunitario e
con quattro precise mosse.
1)In primo luogo venivano realizzate o individuate, una serie di società ‘A’,
tutte con sede all’estero nell’ambito dell’Ue e di fatto create ad hoc per le ope-
razioni delittuose, nonché una serie di società ‘B’, con sede in Italia e anch’esse
di fatto create ad hoc;
2)‘A’ cedeva fittiziamente a ‘B’ un valore pari a ‘100’ di servizi, di solito
traffico telefonico ma non solo, senza pagare l’IVA poiché si trattava di cessione
all’interno di Stati appartenenti all’Ue (la cosiddetta cessione ‘intra’);
(43) S. Porfido, Iusitinere, 2017.
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