Page 86 - Rassegna 2023-1
P. 86

DOTTRINA




                  Questa interposizione di un soggetto fiscalmente inaffidabile consente di
             alterare il principio cartolare dell’IVA da cui siamo partiti, ossia la detrazione
             d’imposta da parte del cliente a fronte di un omesso versamento del fornitore.
             Se  poi  il  fornitore  effettivo  è  un  soggetto  intracomunitario,  l’operazione  di
             acquisto non imponibile ai fini IVA (in base alle ordinarie regole comunitarie)
             viene artatamente trasformata in una operazione soggetta ad IVA grazie all’in-
             terposizione fittizia, creando un credito fiscale che - senza la frapposizione della
             società fantasma - non sarebbe sorto. Le imposte non versate dalla società car-
             tiera,  in  realtà,  rappresentano  non  solo  l’illecito  guadagno  degli  autori  della
             frode, ma servono anche a far vendere sotto costo il bene, lucrando effettiva-
             mente sul tributo non versato.
                  Quindi, la triangolazione non permette solo la detrazione di un’IVA non
             versata dal fornitore apparente/società cartiera, ma consente anche di creare un
             credito fiscale partendo da un’operazione in origine non imponibile IVA, tanto
             da alterare la concorrenza tra operatori economici. Ciò conferma la necessità di
             una tutela penal-tributaria, necessaria in quanto, “in campo tributario, il disva-
             lore è intrinsecamente e irriducibilmente connesso al mancato versamento del
             tributo all’erario” .
                             (32)


             6.  La società cartiera: definizione e caratteristiche
                  Anche le più complesse attività di indagine di contrasto al riciclaggio di
             capitali illeciti accumulati soprattutto da consorterie criminali organizzate, negli
             ultimi decenni hanno consentito di disvelare meccanismi sempre più raffinati e
             fondati su un articolato sistema di fatturazioni per operazioni/prestazioni ine-
             sistenti (concetto finora dettagliatamente analizzato), tese a giustificare paga-
             menti tracciati tra diverse “società cartiere” e società operative sul mercato sem-
             pre riconducibili al medesimo gruppo criminale e destinatarie finali dei fondi da
             riciclare.
                  Per prima cosa, è importante comprendere il significato di “società cartiera”
             (o shell company), ovvero un’impresa legalmente esistente il cui scopo non è quel-
             lo di produrre e scambiare beni e servizi, bensì solo e soltanto quello di emet-
             tere fatture per operazioni inesistenti, in sintesi produrre “carte” contabili.
                  Quindi, per rispondere in maniera aderente agli scopi di analisi ed indivi-
             duazione del fenomeno - propedeutici all’elaborazione di mirate strategie di
             contrasto al fenomeno - nel corso del tempo, oltre agli organismi inquirenti,
             sono  stati  creati  organismi  anche  internazionali  -  come  il  Gruppo  d’Azione
             (32)  Mario Romano, Osservazioni sul nuovo diritto penale tributario, in Dir. prat. trib., 1983, I, p. 754.

             84
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91