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DOTTRINA
Questa interposizione di un soggetto fiscalmente inaffidabile consente di
alterare il principio cartolare dell’IVA da cui siamo partiti, ossia la detrazione
d’imposta da parte del cliente a fronte di un omesso versamento del fornitore.
Se poi il fornitore effettivo è un soggetto intracomunitario, l’operazione di
acquisto non imponibile ai fini IVA (in base alle ordinarie regole comunitarie)
viene artatamente trasformata in una operazione soggetta ad IVA grazie all’in-
terposizione fittizia, creando un credito fiscale che - senza la frapposizione della
società fantasma - non sarebbe sorto. Le imposte non versate dalla società car-
tiera, in realtà, rappresentano non solo l’illecito guadagno degli autori della
frode, ma servono anche a far vendere sotto costo il bene, lucrando effettiva-
mente sul tributo non versato.
Quindi, la triangolazione non permette solo la detrazione di un’IVA non
versata dal fornitore apparente/società cartiera, ma consente anche di creare un
credito fiscale partendo da un’operazione in origine non imponibile IVA, tanto
da alterare la concorrenza tra operatori economici. Ciò conferma la necessità di
una tutela penal-tributaria, necessaria in quanto, “in campo tributario, il disva-
lore è intrinsecamente e irriducibilmente connesso al mancato versamento del
tributo all’erario” .
(32)
6. La società cartiera: definizione e caratteristiche
Anche le più complesse attività di indagine di contrasto al riciclaggio di
capitali illeciti accumulati soprattutto da consorterie criminali organizzate, negli
ultimi decenni hanno consentito di disvelare meccanismi sempre più raffinati e
fondati su un articolato sistema di fatturazioni per operazioni/prestazioni ine-
sistenti (concetto finora dettagliatamente analizzato), tese a giustificare paga-
menti tracciati tra diverse “società cartiere” e società operative sul mercato sem-
pre riconducibili al medesimo gruppo criminale e destinatarie finali dei fondi da
riciclare.
Per prima cosa, è importante comprendere il significato di “società cartiera”
(o shell company), ovvero un’impresa legalmente esistente il cui scopo non è quel-
lo di produrre e scambiare beni e servizi, bensì solo e soltanto quello di emet-
tere fatture per operazioni inesistenti, in sintesi produrre “carte” contabili.
Quindi, per rispondere in maniera aderente agli scopi di analisi ed indivi-
duazione del fenomeno - propedeutici all’elaborazione di mirate strategie di
contrasto al fenomeno - nel corso del tempo, oltre agli organismi inquirenti,
sono stati creati organismi anche internazionali - come il Gruppo d’Azione
(32) Mario Romano, Osservazioni sul nuovo diritto penale tributario, in Dir. prat. trib., 1983, I, p. 754.
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