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DOTTRINA
4. La fattura elettronica e la sparizione dei reati di falsa fatturazione
come falso ideologico
La fattura materialmente falsa si presenta quando l’utilizzatore della stessa
altera il documento cartaceo nella sua integrità, modificando un documento
fiscale originariamente genuino oppure creandolo ex novo, in entrambi i casi
all’insaputa dell’emittente. Non sono stati rari casi di fatture gonfiate artatamen-
te attraverso qualche programma di videocomposizione, o addirittura riprodu-
cendo totalmente il modello di fattura di una società emittente, in genere grandi
aziende di servizi che effettuano fatturazione di massa (come le società elettri-
che, telefoniche, del gas, ecc.). Il fisco poteva teoricamente incrociare i dati
fiscali attraverso il vecchio albo “clienti e fornitori”, ora sostituito dallo speso-
metro, ossia la comunicazione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute
e registrate dai soggetti IVA. In questi casi, chi alterava la fattura una fattura di
acquisto avrebbe trasmesso i dati che non corrispondevano alle informazioni
rilasciare dall’ignaro fornitore, circa i propri clienti. L’accertamento richiedeva,
comunque, l’incrocio delle informazioni provenienti da soggetti residenti in
diverse zone d’Italia, creando una difficoltà applicativa spesso lasciava impunito
l’illecito risparmio d’imposta attraverso le fatture false in senso materiale.
Quanto alla configurazione giuridica del reato, su questa fattispecie lun-
gamente la giurisprudenza penale si è divisa tra art. 2 e art. 3 del d.lgs. n.
74/2000, ossia tra fatturazione di operazioni inesistenti (art. 2) o utilizzo di
altri mezzi fraudolenti. Occorre ricordare che l’art. 2 e l’art. 3 disciplinano due
fattispecie profondamente diverse: il primo (art. 2) riguarda l’utilizzazione in
dichiarazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il secondo
(art. 3) disciplina l’indicazione in dichiarazione di elementi fittizi mediante il
generico ricorso a mezzi fraudolenti, anche avvalendosi di documenti falsi. La
giurisprudenza della Cassazione ha fatto rientrare nell’art. 2 anche il falso
(25)
materiale, affermando che, ai fini della configurabilità dell’art. 2 deve ritenersi
rilevante, non solo la falsità ideologica o contenutistica dei suddetti documenti,
ma anche quella materiale , alla stregua della definizione contenuta nell’art. 1,
(26)
comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74/2000. Si tratta di questioni interpretative ormai
sorpassate dalla evoluzione informatica e dalla normativa fiscale, che dal 2019
ha generalizzato la fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI)
per le imprese ed i professionisti , creando quindi un documento digitale
(27)
(25) Tra le altre v. Cass., Sez. Terza pen., 23 febbraio 2012, n. 10987.
(26) F. Sgubbi, L. Mazzanti, L. Loretti, Codice dei reati tributari, LA Tribuna, 2017, pp. 431 ss.
(27) F. Barbaro, P. Bompani, B. Dei, P.B. Sorignani, Fatturazione elettronica, Guide operative di Ipsoa,
2019, pp. 16 ss.
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