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DOTTRINA




             4.  La  fattura  elettronica  e  la  sparizione  dei  reati  di  falsa  fatturazione
               come falso ideologico
                  La fattura materialmente falsa si presenta quando l’utilizzatore della stessa
             altera il documento cartaceo nella sua integrità, modificando un documento
             fiscale originariamente genuino oppure creandolo ex novo, in entrambi i casi
             all’insaputa dell’emittente. Non sono stati rari casi di fatture gonfiate artatamen-
             te attraverso qualche programma di videocomposizione, o addirittura riprodu-
             cendo totalmente il modello di fattura di una società emittente, in genere grandi
             aziende di servizi che effettuano fatturazione di massa (come le società elettri-
             che,  telefoniche,  del  gas,  ecc.).  Il  fisco  poteva  teoricamente  incrociare  i  dati
             fiscali attraverso il vecchio albo “clienti e fornitori”, ora sostituito dallo speso-
             metro, ossia la comunicazione dei dati delle fatture emesse e di quelle ricevute
             e registrate dai soggetti IVA. In questi casi, chi alterava la fattura una fattura di
             acquisto avrebbe trasmesso i dati che non corrispondevano alle informazioni
             rilasciare dall’ignaro fornitore, circa i propri clienti. L’accertamento richiedeva,
             comunque,  l’incrocio  delle  informazioni  provenienti  da  soggetti  residenti  in
             diverse zone d’Italia, creando una difficoltà applicativa spesso lasciava impunito
             l’illecito risparmio d’imposta attraverso le fatture false in senso materiale.
                  Quanto alla configurazione giuridica del reato, su questa fattispecie lun-
             gamente  la  giurisprudenza  penale  si  è  divisa  tra  art.  2  e  art.  3  del  d.lgs.  n.
             74/2000, ossia tra fatturazione di operazioni inesistenti (art. 2) o utilizzo di
             altri mezzi fraudolenti. Occorre ricordare che l’art. 2 e l’art. 3 disciplinano due
             fattispecie profondamente diverse: il primo (art. 2) riguarda l’utilizzazione in
             dichiarazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; il secondo
             (art. 3) disciplina l’indicazione in dichiarazione di elementi fittizi mediante il
             generico ricorso a mezzi fraudolenti, anche avvalendosi di documenti falsi. La
             giurisprudenza della Cassazione  ha fatto rientrare nell’art. 2 anche il falso
                                            (25)
             materiale, affermando che, ai fini della configurabilità dell’art. 2 deve ritenersi
             rilevante, non solo la falsità ideologica o contenutistica dei suddetti documenti,
             ma anche quella materiale , alla stregua della definizione contenuta nell’art. 1,
                                     (26)
             comma 1, lett. a), d.lgs. n. 74/2000. Si tratta di questioni interpretative ormai
             sorpassate dalla evoluzione informatica e dalla normativa fiscale, che dal 2019
             ha generalizzato la fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SdI)
             per  le  imprese  ed  i  professionisti ,  creando  quindi  un  documento  digitale
                                              (27)

             (25)  Tra le altre v. Cass., Sez. Terza pen., 23 febbraio 2012, n. 10987.
             (26)  F. Sgubbi, L. Mazzanti, L. Loretti, Codice dei reati tributari, LA Tribuna, 2017, pp. 431 ss.
             (27)  F. Barbaro, P. Bompani, B. Dei, P.B. Sorignani, Fatturazione elettronica, Guide operative di Ipsoa,
                  2019, pp. 16 ss.

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