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LE FRODI CAROSELLO COME ILLECITO PENAL-TRIBUTARIO VOLTO AD ALTERARE
FRAUDOLENTEMENTE IL MECCANISMO APPLICATIVO DELL’IVA
Visto che il fornitore si troverà in mano un’IVA ricevuta dal suo fornitore
e non versata all’Erario, si innesta in questo maccassimo anche un rilevante pro-
blema di riciclaggio, per far sparire queste somme sottratte al fisco e - talvolta -
spartirle anche con il fornitore connivente, su cui si soffermerà più in dettaglio
Giovanni Migliavacca nella seconda parte.
3. La pluralità di condotte criminali conducibili al concetto di “fattura falsa”
Il termine “fattura falsa” è stato sopra utilizzato in maniera volutamente
atecnica, per individuare una serie composita di comportamenti illeciti, con
finalità e modalità operative del tutto diverse tra di loro. Si tratta di una termi-
nologia di uso comune, ma non perfettamente aderente alla normativa di setto-
re penal-tributario .
(15)
Infatti, il d.lgs. 74 del 2000 (il testo unico dei reati tributari) utilizza la locu-
zione “fatture per operazioni inesistenti”, circoscrivendo alcune fattispecie
incriminatorie tipiche, entro la quale si ritrovano situazioni strutturalmente assai
diversificate.
Da un lato vi è il fenomeno delle fatturazioni fittizie per ottenere dei van-
taggi fiscali, primo fra tutti la riduzione dell’imponibile per ridurre il carico
fiscale dell’utilizzatore/imprenditore. Dall’altro lato, la falsa fatturazione riguar-
da i proventi illeciti, che devono essere ripuliti attraverso una serie di operazioni
economiche simulate. La criminalità costituisce quindi società, che emettono
fatture per prestazioni di sorveglianza, riparazione, vigilanza, trasporto, consu-
lenza, provvigione per attuare fenomeno di estorsione a carico dei pagatori (vit-
time di estorsione), mascherando l’origine illecita delle somme attraverso una
semplice operazione di riciclaggio. Tali causali veicolano sempre più spesso
quelle che, oggettivamente, costituiscono estorsioni, tangenti, o altri prezzi del
reato, che evitano il contante, il quale in grandi quantità è oramai ingestibile e
rifiutato dagli istituti di credito (che anzi devono segnalare proprio le “opera-
zioni sospette”).
Il contrasto al riciclaggio dovrà trasferirsi quindi sempre più spesso all’in-
terno del sistema bancario, individuando i legami tra gli intestatari dei conti e i
gruppi criminali, nonché seguendo i movimenti in entrata e in uscita con cui i
conti bancari si riempiono, e quelli con cui si svuotano, passando le risorse da
un conto all’altro.
(15) Enrico Mario Ambrosetti, Enrico Mezzetti, Mauro Ronco, Diritto penale dell’impresa,
Zanichelli, 2022, p. 378: diritto penale tributario viene definito come quel complesso volto a
punire con la sanzione penale le violazioni degli obblighi concernenti l’imposizione e la
riscossione dei tributi (146), cit.
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