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DOTTRINA




                  Su queste basi teoriche occorre calare il concetto di generico di falsa fat-
             turazione, che - nella ipotesi di base - è sempre rimasto uguale dall’istituzione
                                                                                      (16)
             dell’IVA nel 1972, tanto da poter essere ripreso dalla risalente Cass. penale 17
             giugno  1982,  parte  in  causa  Usuelli,  tuttora  pienamente  valida,  secondo  cui
             “ogni tipo di divergenza fra la realtà commerciale e l’espressione documentale
             di essa, e non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione fatturata”. Se ciò è
             vero ai fini delle sanzioni penali, sotto molti profili è invece rilevante il diverso
             modo in cui si presenta la falsità, e quindi risulta opportuno definire le eventuali
             “categorie” cui possono ricondursi le fatture false :
                                                             (17)
                  1. fatture “oggettivamente” inesistenti, dove la divergenza tra apparenza
             documentale e realtà è assoluta, in quanto l’operazione rappresentata non esiste
             affatto (inesistenza soggettiva assoluta) oppure ha contenuto economico diver-
             so da quello reale (in genere artatamente gonfiato), concretizzando un fenome-
             no di sovrafatturazione (o inesistenza oggettiva parziale);
                  2. fatture “soggettivamente” inesistenti, dove la divergenza tra la fattura e
             la realtà attiene ad uno dei soggetti che intervengono nell’operazione. In tal
             caso l’operazione, quindi, esiste nella sua materialità, ma va ricondotta ad altri
             soggetti rispetto a quelli che appaiono nel documento fiscale .
                                                                       (18)
                  In entrambe le ipotesi, come controparte della società acquirente (utilizza-
             trice della fattura falsa) vi è una società emittente che rientra la nota figura della
             “cartiera” o “società fantasma”, ossia soggetti economici costituiti per la pro-
             duzione di documentazione fiscale falsa, dietro i quali non esiste alcuna attività
             economica reale, essendo spesso amministrati da prestanome nullatenenti.
                  Più nello specifico, la frode realizzata mediante l’utilizzo di fatture per
             operazioni soggettivamente inesistenti può atteggiarsi in diverse forme, da quel-
             le più elementari (con l’interposizione di una società fantasma tra l’acquirente e
             il fornitore reale) a quelle più frequenti e insidiose, tra le quali rientrano le “frodi
             carosello” sopra menzionate, spesso orchestrate con l’aiuto di molteplici sog-
             getti comunitari e nazionali conniventi.
                  Si tratta, come si può intuire, intuibile, di ipotesi di falso ideologico median-
             te dichiarazione fraudolenta , poiché la fattura è documentalmente corretta.
                                       (19)
             (16)  Non a caso è proprio il DPR n. 633/1972 istitutivo dell’IVA a disciplinare forme e contenuto
                  della fattura (art. 21).
             (17)  Con la dicitura “fatture per operazioni inesistenti”, si intende, principalmente, ex art. 1 del
                  d.lgs. n. 74/2000, “le fatture [...] emesse a fronte di operazioni non realmente effettuate in
                  tutto o in parte, o che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura supe-
                  riore a quella reale, ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi”.
             (18)  Ugo Romano, Ancora in tema di fatture per operazioni inesistenti, in Dialoghi di diritto tributario, n.
                  5/2004, Ipsoa.
             (19)  I reati più caratteristici del decreto n. 74/2000 sono quelli consistenti in una dichiarazione da

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