Page 99 - Rassegna 2023-1
P. 99

LA PRELAZIONE STORICO-ARTISTICA E I SUOI “MOTIVI”




                    Proprio  in  considerazione  della  lacunosità  della  disciplina  legislativa  in
               ordine ai motivi giustificanti la prelazione, la giurisprudenza amministrativa ten-
               deva a ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione del provvedimento di pre-
               lazione attraverso la sommaria indicazione dell’esistenza dell’interesse storico-
               artistico del bene, sui cui si era fondato, a suo tempo, il vincolo .
                                                                             (13)
                    Di conseguenza, la motivazione - lasciando insoddisfatte le esigenze di
               garanzia - consisteva in un vuoto adempimento formale, in quanto, com’è di
               tutta evidenza, una cosa è il vincolo culturale - che, peraltro, convive con la pro-
               prietà privata della res -, altro la prelazione, che, invece, determina l’integrale
               sacrifico delle facoltà proprietarie.
                    Ad ogni modo, nella dottrina si propugnava una lettura evolutiva dell’isti-
               tuto, per la quale la prelazione storico-artistica non si sarebbe potuta esaurire
               nella sola finalità di conservazione dei beni culturali - già sottesa, come vedre-
               mo, all’apposizione del vincolo -, ma avrebbe dovuto, piuttosto, essere indiriz-
               zata al perseguimento di obiettivi di valorizzazione del patrimonio storico e
               artistico .
                       (14)
                    Al  riconoscimento  da  parte  del  diritto  positivo  di  tale  diversa  lettura  -
               maggiormente rispondente all’istanza di garanzia della proprietà privata accolta
               nell’art. 42 Cost. - si è pervenuti, tuttavia, soltanto nel 2006, attraverso il d.lgs.
               n. 156, integrativo del Codice dei beni culturali adottato appena due anni prima
               (il d.lgs. n. 42 del 2004), con il quale è stato modificato l’art. 62, comma 2, pre-
               vedendo che, nel formulare al Ministero la proposta di prelazione, la Regione e
               gli altri enti pubblici territoriali, indichino «le specifiche finalità di valorizzazio-
               ne culturale del bene».
                    Sulla  base  di  quanto  ora  espressamente  previsto,  pertanto,  all’esercizio
               della prelazione da parte delle Regioni e degli enti infraregionali deve conside-
               rarsi sottesa una esigenza di valorizzazione del bene.
                    Ma non è tutto. Come condivisibilmente osservato, alla luce della «forte spin-
               ta di sistema proveniente dall’intero d.lgs. n. 42 del 2004 verso una considerazione


               (13)  V., in questo senso, Cons. St., sez. Sesta, 1° aprile 1992, n. 221, in Cons. Stato, 1992, I, 579;
                    TAR Campania, sez. Terza, 2 giugno 1994, n. 165, in TAR, 1994, I, 3283; diversamente, TAR
                    Lazio, sez. Seconda, 8 novembre 1993, n. 1337, in TAR, 1993, I, 4364, per il quale il prov-
                    vedimento con cui si esercita la prelazione deve contenere una motivazione che non si esau-
                    risca nel richiamo all’opportunità di acquisire il bene al demanio statale. In senso adesivo
                    rispetto al primo orientamento, cfr., T. Alibrandi, P.G. Ferri, I beni culturali e ambientali, cit.,
                    515, che, nell’«indeterminatezza del modello legale sugli scopi da perseguire mediante la pre-
                    lazione»,  riscontrano  «il  tratto  caratterizzante  dell’istituto  ed  il  suo  segno  distintivo  dallo
                    schema tipico dell’espropriazione».
               (14)  Cfr., M.R. Cozzuto Quadri, La prelazione artistica, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II, 449 ss.; Id.,
                    La prelazione artistica: gli orientamenti attuali, in Nuova giur. civ. comm., 1998, II, 155 ss.

                                                                                         97
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104