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LA PRELAZIONE STORICO-ARTISTICA E I SUOI “MOTIVI”
Proprio in considerazione della lacunosità della disciplina legislativa in
ordine ai motivi giustificanti la prelazione, la giurisprudenza amministrativa ten-
deva a ritenere soddisfatto l’obbligo di motivazione del provvedimento di pre-
lazione attraverso la sommaria indicazione dell’esistenza dell’interesse storico-
artistico del bene, sui cui si era fondato, a suo tempo, il vincolo .
(13)
Di conseguenza, la motivazione - lasciando insoddisfatte le esigenze di
garanzia - consisteva in un vuoto adempimento formale, in quanto, com’è di
tutta evidenza, una cosa è il vincolo culturale - che, peraltro, convive con la pro-
prietà privata della res -, altro la prelazione, che, invece, determina l’integrale
sacrifico delle facoltà proprietarie.
Ad ogni modo, nella dottrina si propugnava una lettura evolutiva dell’isti-
tuto, per la quale la prelazione storico-artistica non si sarebbe potuta esaurire
nella sola finalità di conservazione dei beni culturali - già sottesa, come vedre-
mo, all’apposizione del vincolo -, ma avrebbe dovuto, piuttosto, essere indiriz-
zata al perseguimento di obiettivi di valorizzazione del patrimonio storico e
artistico .
(14)
Al riconoscimento da parte del diritto positivo di tale diversa lettura -
maggiormente rispondente all’istanza di garanzia della proprietà privata accolta
nell’art. 42 Cost. - si è pervenuti, tuttavia, soltanto nel 2006, attraverso il d.lgs.
n. 156, integrativo del Codice dei beni culturali adottato appena due anni prima
(il d.lgs. n. 42 del 2004), con il quale è stato modificato l’art. 62, comma 2, pre-
vedendo che, nel formulare al Ministero la proposta di prelazione, la Regione e
gli altri enti pubblici territoriali, indichino «le specifiche finalità di valorizzazio-
ne culturale del bene».
Sulla base di quanto ora espressamente previsto, pertanto, all’esercizio
della prelazione da parte delle Regioni e degli enti infraregionali deve conside-
rarsi sottesa una esigenza di valorizzazione del bene.
Ma non è tutto. Come condivisibilmente osservato, alla luce della «forte spin-
ta di sistema proveniente dall’intero d.lgs. n. 42 del 2004 verso una considerazione
(13) V., in questo senso, Cons. St., sez. Sesta, 1° aprile 1992, n. 221, in Cons. Stato, 1992, I, 579;
TAR Campania, sez. Terza, 2 giugno 1994, n. 165, in TAR, 1994, I, 3283; diversamente, TAR
Lazio, sez. Seconda, 8 novembre 1993, n. 1337, in TAR, 1993, I, 4364, per il quale il prov-
vedimento con cui si esercita la prelazione deve contenere una motivazione che non si esau-
risca nel richiamo all’opportunità di acquisire il bene al demanio statale. In senso adesivo
rispetto al primo orientamento, cfr., T. Alibrandi, P.G. Ferri, I beni culturali e ambientali, cit.,
515, che, nell’«indeterminatezza del modello legale sugli scopi da perseguire mediante la pre-
lazione», riscontrano «il tratto caratterizzante dell’istituto ed il suo segno distintivo dallo
schema tipico dell’espropriazione».
(14) Cfr., M.R. Cozzuto Quadri, La prelazione artistica, in Nuova giur. civ. comm., 1985, II, 449 ss.; Id.,
La prelazione artistica: gli orientamenti attuali, in Nuova giur. civ. comm., 1998, II, 155 ss.
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