Page 104 - Rassegna 2023-1
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DOTTRINA
la gestione dei differenti registri (modd. 21, 44 o 45) custoditi presso la segre-
teria della Procura della repubblica, destinati, com’è noto, al solo computo dei
termini delle investigazioni .
(1)
2. La nozione di notizia di reato processualmente rilevante e i suoi
“riflessi” sull’attività d’indagine
Giustificata dal fatto che la sua delimitazione, anche soggettiva, ai fini
dell’iscrizione ex art. 335 c.p.p. fosse, in verità, condizione necessaria per con-
sentirne, poi, il successivo controllo da parte del giudice delle indagini preliminari,
della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa (ex artt. 335-ter e
335-quater c.p.p.), fa ingresso nel sistema processuale una definizione, qual è
quella della notizia di reato anche soggettivamente rilevante per il rito penale.
L’introduzione di tale nozione, com’è intuibile, comporta di riflesso effetti
non secondari sull’avvio delle investigazioni. Dunque, un dato, finora estraneo al
procedimento penale ovvero da esso presupposto, diviene elemento processuale a
cui vanno riferite tutte le norme che ad essa plasticamente si riferiscono (v., art. 330
e ss. c.p.p.). La notizia “qualificata” di reato processualmente idonea all’iscrizione a
mod. 44 è specificata all’art. 335 c.p.p.: la notizia di reato oggetto d’iscrizione deve
(2)
essere quella «contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inve-
rosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice». Se la necessità è
di avere in atti la rappresentazione di un fatto -appunto «determinato» - spetta alla
polizia giudiziaria l’impegno di riferire al pubblico ministero un fatto avente con-
notazioni sufficientemente delineate, ricostruito sulla base di elementi indiziari
conosciuti o comunque individuabili. Sul piano soggettivo, invece, il d.lgs. n. 150
del 2022 sostituisce il previgente rinvio: «nonché, contestualmente o dal momento
in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito», con la
necessaria ricorrenza di «indizi di reità» a carico del soggetto. La previsione merita
condivisione: la legalità ai fini del procedimento o della instaurazione del processo
richiede, infatti, quindi una base operativa costruita su parametri predeterminati.
Anche al fine di tutelare la persona, l’iscrizione è, quindi, dovuta ogni qual volta
dovessero emergere concreti indizi di reità a carico di una persona e non anche
quando le indagini dovessero, a titolo esplorativo, svilupparsi nei suoi confronti.
(1) Vedi, oltre a Aprati, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Napoli, 2010; Aprati,
Confermata l’insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di
reato, CP, 2010, 513; Aprati, Intorno all’immediatezza dell’iscrizione della notizia di reato: sindacabilità
del giudice e inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi, CP, 2005, 1330; Marandola, I registri del pub-
blico ministero, Padova, 2001.
(2) Vedi, Amplius, K. La Regina, Il procedimento a carico di ignoti, Padova, 2012.
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