Page 104 - Rassegna 2023-1
P. 104

DOTTRINA




             la gestione dei differenti registri (modd. 21, 44 o 45) custoditi presso la segre-
             teria della Procura della repubblica, destinati, com’è noto, al solo computo dei
             termini delle investigazioni .
                                       (1)


             2.  La  nozione  di  notizia  di  reato  processualmente  rilevante  e  i  suoi
               “riflessi” sull’attività d’indagine
                  Giustificata  dal  fatto  che  la  sua  delimitazione,  anche  soggettiva,  ai  fini
             dell’iscrizione ex art. 335 c.p.p. fosse, in verità, condizione necessaria per con-
             sentirne, poi, il successivo controllo da parte del giudice delle indagini preliminari,
             della persona sottoposta alle indagini e della persona offesa (ex artt. 335-ter e
             335-quater c.p.p.), fa ingresso nel sistema processuale una definizione, qual è
             quella della notizia di reato anche soggettivamente rilevante per il rito penale.
                  L’introduzione di tale nozione, com’è intuibile, comporta di riflesso effetti
             non secondari sull’avvio delle investigazioni. Dunque, un dato, finora estraneo al
             procedimento penale ovvero da esso presupposto, diviene elemento processuale a
             cui vanno riferite tutte le norme che ad essa plasticamente si riferiscono (v., art. 330
             e ss. c.p.p.). La notizia “qualificata” di reato processualmente idonea all’iscrizione a
             mod. 44  è specificata all’art. 335 c.p.p.: la notizia di reato oggetto d’iscrizione deve
                    (2)
             essere quella «contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inve-
             rosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice». Se la necessità è
             di avere in atti la rappresentazione di un fatto -appunto «determinato» - spetta alla
             polizia giudiziaria l’impegno di riferire al pubblico ministero un fatto avente con-
             notazioni  sufficientemente  delineate,  ricostruito  sulla  base  di  elementi  indiziari
             conosciuti o comunque individuabili. Sul piano soggettivo, invece, il d.lgs. n. 150
             del 2022 sostituisce il previgente rinvio: «nonché, contestualmente o dal momento
             in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito», con la
             necessaria ricorrenza di «indizi di reità» a carico del soggetto. La previsione merita
             condivisione: la legalità ai fini del procedimento o della instaurazione del processo
             richiede, infatti, quindi una base operativa costruita su parametri predeterminati.
             Anche al fine di tutelare la persona, l’iscrizione è, quindi, dovuta ogni qual volta
             dovessero emergere concreti indizi di reità a carico di una persona e non anche
             quando le indagini dovessero, a titolo esplorativo, svilupparsi nei suoi confronti.


             (1)  Vedi, oltre a Aprati, La notizia di reato nella dinamica del procedimento penale, Napoli, 2010; Aprati,
                  Confermata l’insindacabilità della data di iscrizione del nominativo dell’indagato nel registro delle notizie di
                  reato, CP, 2010, 513; Aprati, Intorno all’immediatezza dell’iscrizione della notizia di reato: sindacabilità
                  del giudice e inutilizzabilità degli atti investigativi tardivi, CP, 2005, 1330; Marandola, I registri del pub-
                  blico ministero, Padova, 2001.
             (2)   Vedi, Amplius, K. La Regina, Il procedimento a carico di ignoti, Padova, 2012.

             102
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109