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RIFORMA CARTABIA
LE NOVITÀ IN TEMA DI NOTIZIA DI REATO E ISCRIZIONE, ANCHE SOGGETTIVA
L’aumento, infatti, dello standard richiesto per “coltivare” la notizia soggettiva
di reato (informativa di polizia giudiziaria o denuncia/querela) sottende un’inten-
zione profondamente riformatrice, volta a restringere l’ambito delle informazioni
processualmente coltivabili: se prima della novella poteva essere iscritta anche la
notitia criminis avente un quid minus rispetto all’indizio di reità di cui all’art. 63 c.p.p.,
ora viene richiesto un quid pluris. Di qui, come premesso, l’impegno, per gli organi
di polizia giudiziaria di sviluppare meglio anche le indagini autonome consentite,
prima e dopo l’inoltro dell’informativa. Non è questa la sede per riflettere se una
tale soluzione pregiudica o meno maggiormente i diritti dell’indagato, giacché
potrebbe condurre nella prassi ad autorizzare il pubblico ministero a posticipare
l’iscrizione della genesi del procedimento ad un momento successivo, coincidente
con quello relativo ad una prima progressione investigativa idonea a far emergere
più concreti e pregnanti indizi di reità. È chiaro, infatti, che la “ponderata tardività”
dell’iscrizione oggi legittimata crea anche degli effetti pregiudizievoli sul diritto di
difesa in termini di utilizzabilità successiva di atti non partecipati, salvo richiamare
il principio affermato dalla Corte costituzionale secondo cui, se pure in relazione
all’uso di prove formate in incidente probatorio, è ammessa per il giudice la “pos-
sibilità di sindacare la concreta utilizzabilità della prova assunta” a fronte di “qual-
siasi comportamento omissivo addebitabile al pubblico ministero quanto al
momento della individuazione della qualità di indagato”. Sotto tale aspetto non
s’ignora il fatto, come premesso, che la legge abiliti alla conduzione frequente di
un’attività pre-procedimentale, posticipando tutta una serie di diritti di partecipa-
zione dell’indagato, che verrebbero sacrificati nel caso in cui il p.m. procedesse
all’iscrizione “tardiva” del nome della persona a cui il reato, salvo il caso in cui quel-
la connotazione indiziaria possa essere attribuita solo in un secondo momento. In
ogni caso, alla luce della novella, è pacifico che l’iscrizione a modello 21 deve esclu-
dersi sia in caso di «autore da identificare», e ciò vuoi nell’ipotesi di indagato com-
pletamente sconosciuto e quindi da identificare anche come persona fisica, vuoi
nell’ipotesi dell’indagato indicato in atti con le generalità ma non complete e quindi
da identificare ritualmente secondo quanto preteso oggi dalla legge processuale
(artt. 335, 335-bis, 335-ter e 335-quater c.p.p.), vuoi nell’ipotesi di un fatto di possibile
rilievo penale in ordine al quale manchi, nel momento dell’iscrizione, un quadro
indiziario soggettivamente indirizzato ( si pensi ai casi di responsabilità sanitaria e
di responsabilità in materia antinfortunistica o ambientale riconducibile ad organiz-
zazioni societarie complesse). L’iscrizione a modello 21, inoltre, non può essere
fatta per il solo fatto che una determinata persona sia «indicata» in denuncia come
autore del reato, ma solo se emerga al momento dell’iscrizione, in uno con il fumus
del reato, anche un quadro indiziario indirizzato a carico di “quel soggetto”.
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