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DOTTRINA




             4.  Il ruolo puramente “cognitivo” dell’iscrizione
                  Al riguardo, appare superfluo ricordare che, come insegna il giudice delle
             leggi e la natura puramente “ricognitiva” dell’annotazione nei diversi registri -
             funzionale solo al computo dei termini investigativi, anch’essi “rimaneggiati” -
             spetta, in ogni caso, agli organi investigativi, assicurare al soggetto le garanzie,
             anche processuali, per il solo fatto di condurre delle attività soggettivamente
             orientate. Atteso, dunque, che le tutele racchiuse nelle norme processuali pre-
             scindono  dall’iscrizione,  come  ricordano,  per  l’appunto,  l’art.  220  disp.  att.
             c.p.p., per le attività “materiali”, e l’art. 63 c.p.p., per l’acquisizione delle dichia-
             razioni (a pena di inutilizzabilità), l’introduzione del nuovo parametro per dar
             luogo all’iscrizione soggettiva si lega a doppio fino a quanto dispone l’art. 335-
             bis c.p.p., norma nella quale il legislatore ha sentito l’esigenza di specificare che
             la mera iscrizione non può “da sola” determinare effetti pregiudizievoli di natu-
             ra civile o amministrativa: la previsione costituisce, indubbiamente, un ulteriore
             fronte avanzato di quella tutela della reputazione da assicurare secondo quanto
             impone il d.lgs. n. 181 del 2021 che ha dato attuazione alla Direttiva 2016/343
             sulla presunzione di innocenza. In conclusione, ciò che la riforma Cartabia ha
             voluto evitare sono, dunque, le iscrizioni “arbitrarie”, superficialmente giustifi-
             cate con l’improprio richiamo - finora - all’“atto dovuto” imposto dalla neces-
             sità di dovere compiere attività irripetibili; si è voluta evitare la prassi di fretto-
             lose iscrizioni a carico di plurimi soggetti da identificare, ovvero di generalizzate
             iscrizioni a carico di tutti i titolari potenziali di una posizione di garanzia, senza
             distinzione dei ruoli e del coinvolgimento nella singola vicenda, in caso di infor-
             tuni sul lavoro o di disastri colposi. Una tale soluzione è stata, peraltro, antici-
             pata, in parte, dalla cosiddetta Circolare Pignatone  che ha suscitato particolare
                                                             (7)
             interesse alla luce dei suoi non convenzionali contenuti. In quel provvedimento,
             infatti, l’ex procuratore capo di Roma ha stabilito delle indicazioni protese alla
             negazione del favor iscritionis quale principio di base, che si opporrebbe ad una
             lettura “meccanica” dell’art. 335 c.p. Escluse iscrizioni soggettive affrettate che
             possano determinare effetti pregiudizievoli all’immagine della persona coinvol-
             ta, anche sul piano mediatico, o favorire usi strumentali da parte dell’offeso dal
             reato, si evidenzia, quale nucleo fondante di una corretta iscrizione a modello
             21 proprio la ricorrenza di specifici elementi indizianti quale livello minimo di specifi-
             cazione e qualificazione di un fatto.
                  La legge ha, invece, scelto un quantum inferiore ai fini dell’annotazione
             soggettiva.

             (7)   Circolare n. 3225/17, del 2 ottobre 2017, Procura della Repubblica presso il Tribunale di
                  Roma, Osservanza delle disposizioni relative all’iscrizione delle notizie di reato.

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