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DOTTRINA
In termini generali, ogniqualvolta non si renda necessario sviluppare le
investigazioni attraverso atti invasivi della sfera personale - che non richiedono,
cioè, la necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria -, ai fini di
una tendenziale completezza delle informative, la polizia giudiziaria potrà prov-
vedere in autonomia (si pensi, così, all’assunzione delle dichiarazioni delle per-
sone informate sui fatti indicate in denuncia, o almeno di quelle di maggior
rilievo e delle eventuali altre in grado di fornire un utile contributo conoscitivo
o allo svolgimento degli accertamenti ex art. 348 c.p.p.). Anticipando, tuttavia,
l’impegno legalmente imposto all’organo inquirente è forse, preferibile trasmet-
tere tutto in un’unica soluzione, anche considerando che il sistema informatico
non sembra, allo stato, consentire di riconoscere facilmente il «seguito atti»
inviato da un ufficio di polizia diverso da quello che trasmise la informativa ori-
ginaria. Sotto tale aspetto, non paiono, peraltro, ravvisabili gli estremi per even-
tuali illeciti disciplinari atteso che ai sensi dell’art. 16 disp. att. c.p.p. questi ricor-
rono solo nel caso in cui il ritardo nelle attività sia avvenuto «senza giustificato
motivo». Il completamento delle investigazioni costituisce, al contrario, valida
giustificazione per un deposito dilazionato, purché avvengano in tempi ragio-
nevolmente compatibili con lo svolgimento delle investigazioni necessarie. Se la
nuova formulazione dell’art. 335 c.p.p. impegna, allora, la polizia giudiziaria a
raccogliere il quantum sul piano della sovrapposizione con la fattispecie penale
(elemento oggettivo e soggettivo del reato), un quantum probatorio è richiesto a
maggior ragione per l’iscrizione soggettiva. La maggiore attenzione imposta
anche agli organi di polizia ben si giustifica in virtù del fatto che proprio il p.m.
sarà tenuto ad indicare gli estremi soggettivi ogniqualvolta sottopone una
richiesta al giudice delle indagini preliminari. Un discorso diverso va, infatti,
compiuto nell’ipotesi in cui sia inoltrato un fatto idoneo a sovrapporsi alla
nuova nozione di reato processualmente rilevante stabilito, oggi, all’art. 335,
comma 1, c.p.p., ma inidoneo ad assurgere anche a fatto soggettivamente attri-
buibile ad un soggetto: in tal caso, se possono formularsi le considerazioni
appena compiute sul versante “oggettivo”, sulla scorta della modifica normati-
va, salvo che i tempi di attesa rendano necessario, l’invio del deposito, è chiaro
che il pubblico ministero procederà ad iscrivere il fatto a mod. 44.
Il quadro normativo, in tal caso, sembra unicamente mutuare normati-
vamente ciò che, già prima della riforma, la giurisprudenza aveva più volte
chiarito: l’iscrizione era possibile solo in presenza di specifici elementi indi-
zianti e non di meri sospetti; tuttavia, è chiaro che ora si richiede ex lege un
maggior impegno agli organi investigativi anche nell’acquisizione della denun-
cia-querela.
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