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DOTTRINA




                  In termini generali, ogniqualvolta non si renda necessario sviluppare le
             investigazioni attraverso atti invasivi della sfera personale - che non richiedono,
             cioè, la necessità di autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria -, ai fini di
             una tendenziale completezza delle informative, la polizia giudiziaria potrà prov-
             vedere in autonomia (si pensi, così, all’assunzione delle dichiarazioni delle per-
             sone informate sui fatti indicate in denuncia, o almeno di quelle di maggior
             rilievo e delle eventuali altre in grado di fornire un utile contributo conoscitivo
             o allo svolgimento degli accertamenti ex art. 348 c.p.p.). Anticipando, tuttavia,
             l’impegno legalmente imposto all’organo inquirente è forse, preferibile trasmet-
             tere tutto in un’unica soluzione, anche considerando che il sistema informatico
             non  sembra,  allo  stato,  consentire  di  riconoscere  facilmente  il  «seguito  atti»
             inviato da un ufficio di polizia diverso da quello che trasmise la informativa ori-
             ginaria. Sotto tale aspetto, non paiono, peraltro, ravvisabili gli estremi per even-
             tuali illeciti disciplinari atteso che ai sensi dell’art. 16 disp. att. c.p.p. questi ricor-
             rono solo nel caso in cui il ritardo nelle attività sia avvenuto «senza giustificato
             motivo». Il completamento delle investigazioni costituisce, al contrario, valida
             giustificazione per un deposito dilazionato, purché avvengano in tempi ragio-
             nevolmente compatibili con lo svolgimento delle investigazioni necessarie. Se la
             nuova formulazione dell’art. 335 c.p.p. impegna, allora, la polizia giudiziaria a
             raccogliere il quantum sul piano della sovrapposizione con la fattispecie penale
             (elemento oggettivo e soggettivo del reato), un quantum probatorio è richiesto a
             maggior  ragione  per  l’iscrizione  soggettiva.  La  maggiore  attenzione  imposta
             anche agli organi di polizia ben si giustifica in virtù del fatto che proprio il p.m.
             sarà  tenuto  ad  indicare  gli  estremi  soggettivi  ogniqualvolta  sottopone  una
             richiesta al giudice delle indagini preliminari. Un discorso diverso va, infatti,
             compiuto  nell’ipotesi  in  cui  sia  inoltrato  un  fatto  idoneo  a  sovrapporsi  alla
             nuova nozione di reato processualmente rilevante stabilito, oggi, all’art. 335,
             comma 1, c.p.p., ma inidoneo ad assurgere anche a fatto soggettivamente attri-
             buibile  ad  un  soggetto:  in  tal  caso,  se  possono  formularsi  le  considerazioni
             appena compiute sul versante “oggettivo”, sulla scorta della modifica normati-
             va, salvo che i tempi di attesa rendano necessario, l’invio del deposito, è chiaro
             che il pubblico ministero procederà ad iscrivere il fatto a mod. 44.
                  Il quadro normativo, in tal caso, sembra unicamente mutuare normati-
             vamente ciò che, già prima della riforma, la giurisprudenza aveva più volte
             chiarito: l’iscrizione era possibile solo in presenza di specifici elementi indi-
             zianti e non di meri sospetti; tuttavia, è chiaro che ora si richiede ex lege un
             maggior impegno agli organi investigativi anche nell’acquisizione della denun-
             cia-querela.

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