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RIFORMA CARTABIA
LE NOVITÀ IN TEMA DI NOTIZIA DI REATO E ISCRIZIONE, ANCHE SOGGETTIVA
Si badi, il richiamo alla nozione de qua va correlato al solo impegno del-
l’annotazione a mod. 21. Non può essere revocato in dubbio, infatti, che l’im-
pegno all’osservanza delle norme processuali, anche per la polizia giudiziaria,
prescindono dall’iscrizione. Una tale lettura, avvalorata dalla Consulta , per la
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quale l’iscrizione della notitia criminis ha natura meramente ricognitiva e non
costitutiva dello status di indagato, il diritto di difesa si integra già nella sede pre-
procedimentale, con tutti gli effetti che ne possono scaturire in punto di vizi
processuali per la violazione delle regole sull’intervento difensivo, trova soste-
gno nell’art. 220 disp. att. c.p.p. È questa una disposizione rivolta in via priori-
taria proprio alla polizia giudiziaria atteso che essa dispone che: “quando nel
corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono
indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere,
quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti
con l’osservanza delle disposizione del codice”. Ecco, qui, la coincidenza con
quanto richiesto ai fini dell’iscrizione.
Seppur direttamente riguardanti l’esercizio di poteri propri del pubblico
ministero, è pacifico che tali modifiche incidono sulla stessa attività e sul ruolo
spettante alla polizia giudiziaria, nello svolgimento consapevole del proprio,
insostituibile ruolo di supporto investigativo, ancorché la novella non abbia
“aggiornato” il tenore dell’art. 347 c.p.p. che imponeva - e impone - alla polizia
giudiziaria di trasmettere l’informativa contenente la notizia di reato declinata
ancora, in quella sede, quale comunicazione degli “elementi essenziali del
fatto”.
Com’è noto, tale discrasia non deve sorprendere, in quanto l’art. 109 disp.
att. c.p.p. rimette al Procuratore della Repubblica, secondo la sua valutazione
“tecnico-discrezionale”, la corretta individuazione, della capacità dell’atto ad
assurgere a informazione suscettibile - o meno - di iscrizione nel relativo regi-
stro (mod. 21, contro noti; mod. 44, contro ignoti; mod. 45, fatti non costituen-
ti notizia di reato). L’iscrizione, infatti, come ha sempre riconosciuto la giuri-
sprudenza di legittimità e il Ministero della giustizia , è attività tipicamente
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giurisdizionale: «l’individuazione del registro nel quale procedere l’iscrizione
compete, ovviamente, al pubblico ministero, organo destinatario dell’informa-
tiva, e costituisce esercizio di attività giudiziaria, non sindacabile in sede ammi-
nistrativa».
(3) Vedi, Corte cost. 22 luglio 2005, n. 307.
(4) Vedi in particolare, Sezioni unite, 22 novembre 2000, PM in proc. ignoti; nonché, Sezioni
unite civili, n. 21094 del 4 novembre 2004.
(5) Cfr., circolare del DAG-Direzione generale della giustizia penale del 21 aprile 2011 e dell’11
novembre 2016.
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