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RIFORMA CARTABIA
                   LE NOVITÀ IN TEMA DI NOTIZIA DI REATO E ISCRIZIONE, ANCHE SOGGETTIVA




                    Si badi, il richiamo alla nozione de qua va correlato al solo impegno del-
               l’annotazione a mod. 21. Non può essere revocato in dubbio, infatti, che l’im-
               pegno all’osservanza delle norme processuali, anche per la polizia giudiziaria,
               prescindono dall’iscrizione. Una tale lettura, avvalorata dalla Consulta , per la
                                                                                   (3)
               quale  l’iscrizione  della  notitia  criminis  ha  natura  meramente  ricognitiva  e  non
               costitutiva dello status di indagato, il diritto di difesa si integra già nella sede pre-
               procedimentale, con tutti gli effetti che ne possono scaturire in punto di vizi
               processuali per la violazione delle regole sull’intervento difensivo, trova soste-
               gno nell’art. 220 disp. att. c.p.p. È questa una disposizione rivolta in via priori-
               taria proprio alla polizia giudiziaria atteso che essa dispone che: “quando nel
               corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono
               indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere,
               quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti
               con l’osservanza delle disposizione del codice”. Ecco, qui, la coincidenza con
               quanto richiesto ai fini dell’iscrizione.
                    Seppur direttamente riguardanti l’esercizio di poteri propri del pubblico
               ministero, è pacifico che tali modifiche incidono sulla stessa attività e sul ruolo
               spettante  alla  polizia  giudiziaria,  nello  svolgimento  consapevole  del  proprio,
               insostituibile  ruolo  di  supporto  investigativo,  ancorché  la  novella  non  abbia
               “aggiornato” il tenore dell’art. 347 c.p.p. che imponeva - e impone - alla polizia
               giudiziaria di trasmettere l’informativa contenente la notizia di reato declinata
               ancora,  in  quella  sede,  quale  comunicazione  degli  “elementi  essenziali  del
               fatto”.
                    Com’è noto, tale discrasia non deve sorprendere, in quanto l’art. 109 disp.
               att. c.p.p. rimette al Procuratore della Repubblica, secondo la sua valutazione
               “tecnico-discrezionale”,  la  corretta  individuazione,  della  capacità  dell’atto  ad
               assurgere a informazione suscettibile - o meno - di iscrizione nel relativo regi-
               stro (mod. 21, contro noti; mod. 44, contro ignoti; mod. 45, fatti non costituen-
               ti notizia di reato). L’iscrizione, infatti, come ha sempre riconosciuto la giuri-
               sprudenza di legittimità  e il Ministero della giustizia , è attività tipicamente
                                      (4)
                                                                    (5)
               giurisdizionale:  «l’individuazione  del  registro  nel  quale  procedere  l’iscrizione
               compete, ovviamente, al pubblico ministero, organo destinatario dell’informa-
               tiva, e costituisce esercizio di attività giudiziaria, non sindacabile in sede ammi-
               nistrativa».

               (3)   Vedi, Corte cost. 22 luglio 2005, n. 307.
               (4)   Vedi in particolare, Sezioni unite, 22 novembre 2000, PM in proc. ignoti; nonché, Sezioni
                    unite civili, n. 21094 del 4 novembre 2004.
               (5)   Cfr., circolare del DAG-Direzione generale della giustizia penale del 21 aprile 2011 e dell’11
                    novembre 2016.

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