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LA PRELAZIONE STORICO-ARTISTICA E I SUOI “MOTIVI”
Difatti, deve ritenersi che a dare fondamento agli atti di trasferimento
coattivo - prelazione storico-artistica compresa - non bastino le sole ragioni
conservative, alla cui soddisfazione il vincolo culturale pare, di per sé, idoneo
- si pensi ai poteri ispettivi e coercitivi a disposizione dell’Amministrazione
per assicurare l’integrità del bene in appartenenza privata -, ma siano, piut-
tosto, necessarie ulteriori finalità di valorizzazione e pubblico godimento del
bene, ragionevolmente incompatibili con il mantenimento della proprietà
privata .
(20)
Ne consegue, in relazione alla prelazione storico-artistica, la necessità di
una motivazione - da ritenersi, del resto, principio generale per l’adozione di
(21)
ogni atto giuridico individuale e concreto, anche al fine di garantirne la giusti-
ziabilità (art. 3, l. n. 241/1990) -, e, viepiù, di una motivazione tarata anziché su
una generica esigenza conservativa - che assai difficilmente potrebbe giustifica-
re l’azzeramento della proprietà privata -, sulla preminente esigenza di valoriz-
zazione della res culturale .
(22)
(20) Sia consentito rinviare a S. Mabellini, La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, II ed.,
Torino, 2021, 173 ss.
(21) Si veda, in questo senso, già la sentenza del Consiglio di Stato, sez. Sesta, 3 aprile 1992, n.
226.
(22) Cfr., F. Borriello, La prelazione artistica tra tutela, fruizione e identità del patrimonio culturale.
Prospettiva comparata tra Italia e Paesi Bassi, in Rivista giuridica Ambientediritto, 2/2021, 18 ss.
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