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DOTTRINA




                  È al pubblico ministero, in sostanza, che è riconosciuto il «ponderato eser-
             cizio» dell’attività tesa all’identificazione di una notizia di reato: di una notizia,
             cioè, concernente fatti astrattamente sussumibili in una determinata fattispecie
             criminosa e come tale iscritta nel mod. 44 o mod. 21 . Quanto indicato, con-
                                                                (6)
             ferma, inoltre, che è il pubblico ministero, quale dominus dell’iscrizione, a dover-
             vi provvedere correttamente, prescindendo dall’eventuale qualificazione fatta
             dalla polizia giudiziaria o dal denunciante/esponente. Tuttavia, non va trascura-
             to, anche in ragione degli obiettivi di speditezza e fruttuosità dell’attività pro-
             cessuale sottesi alla novella, come l’erroneo invio di un atto che non contenga
             i requisiti legali genera un inutile dispendio di risorse e, soprattutto, un eccessi-
             vo allungamento dei tempi delle indagini preliminari. Di qui, l’esatta «nozione»
             di notizia di reato per evitare il rischio, non infrequente, di iscrizioni (a modello
             21 o 44) di notizie «generiche» che in realtà non entravano - e non entrano ora
             - nel paradigma della nozione di notizia di reato. Queste, semmai dovranno
             essere annotate a mod. 45, sul registro, cioè, dei fatti non costituenti reato. Si
             ricava, infatti, dal nuovo tenore dell’art. 335 c.p.p. l’importanza del ricorso al
             mod. 45, inevitabilmente necessario quando si tratti di registrare atti ed infor-
             mative «del tutto privi di rilevanza penale» ossia, volendo parafrasare il nuovo
             comma  1  dell’articolo  335  del  c.p.p.,  atti  ed  informative  rappresentanti  fatti
             indeterminati o inverosimili ovvero non inquadrabili in alcuna fattispecie incri-
             minatrice.  Quest’ultimo  problema  «definitorio»  è  per  converso  importante
             anche per evitare il rischio opposto di «non iscrizioni» [pur] a fronte di notizie
             di reato, con il conseguente effetto di ritardare sia il termine di decorrenza delle
             indagini, sia l’attivazione delle garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle
             indagini.
                  Per ovviare ai segnalati inconvenienti è necessario, allora, che la polizia giu-
             diziaria, eviti l’invio di informative sommarie, limitate alla sola notizia del fatto,
             con il mero richiamo della denuncia o querela, senza lo svolgimento di qualsi-
             voglia attività a riscontro ovvero a confutazione della stessa. Va in questa dire-
             zione la disposizione dell’articolo 326 c.p.p. in base alla quale: «il pubblico mini-
             stero e la polizia giudiziaria svolgono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, le
             indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione pena-
             le». Nel concetto di necessarietà rientra quello della completezza del quadro
             funzionale alle determinazioni del pubblico ministero: sulla scorta delle formu-
             late considerazioni, è facile ritenere che un fatto sfornito di elementi circostan-
             ziali pone il pubblico ministero nella difficoltà di effettuare una corretta iscri-
             zione o nella necessità di iscrivere la notizia come fatto non costituente reato.
             (6)   Vedi, Corte costituzionale, ordinanza n. 3 del 2020.

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