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RIFORMA CARTABIA
LE NOVITÀ IN TEMA DI NOTIZIA DI REATO E ISCRIZIONE, ANCHE SOGGETTIVA
Spetterà alla prassi far buon uso di tali norme di garanzia, che con la nuova
disciplina del controllo sulla durata delle investigazioni preliminari e della stasi
del procedimento (artt. 405 e ss. c.p.p.) rappresentano un punto di equilibrio tra
le esigenze di segretezza, speditezza e adeguatezza delle indagini preliminari e
le garanzie dovute alla persona sottoposta alle indagini in ordine all’effettivo
rispetto della durata delle indagini preliminari e del diritto di difesa.
5. La nuova disciplina: effetti precedenti… e susseguenti
La riforma com’è noto, introduce un potere di controllo sull’iscrizione,
per cui, per quanto la polizia giudiziaria sia estranea a quel meccanismo, è paci-
fico che essa può svolgere o meglio debba svolgere un importante ruolo proat-
tivo nei confronti del pubblico ministero ai fini della individuazione tempestiva
dei soggetti che potrebbero essere iscritti e dei tempi corretti per procedere
all’iscrizione, evitando il rischio di richieste di retrodatazione che potrebbero
riverberare i loro effetti sull’utilizzabilità degli accertamenti svolti. Nell’ottica
della razionalizzazione e speditezza anche del procedimento penale è, infatti,
opportuno che la polizia giudiziaria segnali al pubblico ministero le situazioni
in cui emerga un quadro indiziario a carico di persona non ancora iscritta ovve-
ro il coinvolgimento dell’indagato già da epoca precedente o successiva rispetto
al periodo investigato, per quanto, come detto, la decisione finale di sviluppare
l’attività processuale spetti esclusivamente al pubblico ministero, le segnalazioni
de quibus appaiano estremamente utili. Mantenendo fermo lo sguardo sulle novi-
tà apportate dalla riforma Cartabia in tema di notizia di reato, un rilievo non
secondario assume, peraltro, il nuovo comma 1-ter dell’art. 335 c.p.p.
La nuova previsione attribuisce al pubblico ministero, il potere di indi-
care la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettua-
ta. Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, tale previsione tra-
duce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune
Procure, anche se i sistemi informatici in dotazione non consentono, ancora
tale operazione, ed ha l’obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove rico-
nosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di atten-
dere l’attivazione del già analizzato meccanismo giurisdizionale previsto dal-
l’art. 335-ter c.p.p. Alle attività fin qui delineate, fa da contraltare il nuovo arti-
colo 335-quater c.p.p., rubricato «Accertamento della tempestività dell’iscri-
zione nel registro delle notizie di reato», che sembra rappresentare la vera
novità della riforma e che introduce l’istituto della retrodatazione su istanza
di parte.
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