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RIFORMA CARTABIA
                   LE NOVITÀ IN TEMA DI NOTIZIA DI REATO E ISCRIZIONE, ANCHE SOGGETTIVA




                    Spetterà alla prassi far buon uso di tali norme di garanzia, che con la nuova
               disciplina del controllo sulla durata delle investigazioni preliminari e della stasi
               del procedimento (artt. 405 e ss. c.p.p.) rappresentano un punto di equilibrio tra
               le esigenze di segretezza, speditezza e adeguatezza delle indagini preliminari e
               le garanzie dovute alla persona sottoposta alle indagini in ordine all’effettivo
               rispetto della durata delle indagini preliminari e del diritto di difesa.


               5.  La nuova disciplina: effetti precedenti… e susseguenti
                    La riforma com’è noto, introduce un potere di controllo sull’iscrizione,
               per cui, per quanto la polizia giudiziaria sia estranea a quel meccanismo, è paci-
               fico che essa può svolgere o meglio debba svolgere un importante ruolo proat-
               tivo nei confronti del pubblico ministero ai fini della individuazione tempestiva
               dei soggetti che potrebbero essere iscritti e dei tempi corretti per procedere
               all’iscrizione, evitando il rischio di richieste di retrodatazione che potrebbero
               riverberare i loro effetti sull’utilizzabilità degli accertamenti svolti. Nell’ottica
               della razionalizzazione e speditezza anche del procedimento penale è, infatti,
               opportuno che la polizia giudiziaria segnali al pubblico ministero le situazioni
               in cui emerga un quadro indiziario a carico di persona non ancora iscritta ovve-
               ro il coinvolgimento dell’indagato già da epoca precedente o successiva rispetto
               al periodo investigato, per quanto, come detto, la decisione finale di sviluppare
               l’attività processuale spetti esclusivamente al pubblico ministero, le segnalazioni
               de quibus appaiano estremamente utili. Mantenendo fermo lo sguardo sulle novi-
               tà apportate dalla riforma Cartabia in tema di notizia di reato, un rilievo non
               secondario assume, peraltro, il nuovo comma 1-ter dell’art. 335 c.p.p.
                    La nuova previsione attribuisce al pubblico ministero, il potere di indi-
               care la data anteriore a partire dalla quale l’iscrizione deve intendersi effettua-
               ta. Secondo quanto specificato dalla Relazione illustrativa, tale previsione tra-
               duce in norma di legge una prassi virtuosa già attualmente seguita da alcune
               Procure, anche se i sistemi informatici in dotazione non consentono, ancora
               tale operazione, ed ha l’obiettivo di consentire al pubblico ministero, ove rico-
               nosca un ritardo delle iscrizioni, di porvi rimedio senza la necessità di atten-
               dere l’attivazione del già analizzato meccanismo giurisdizionale previsto dal-
               l’art. 335-ter c.p.p. Alle attività fin qui delineate, fa da contraltare il nuovo arti-
               colo 335-quater c.p.p., rubricato «Accertamento della tempestività dell’iscri-
               zione nel registro delle notizie di reato», che sembra rappresentare la vera
               novità della riforma e che introduce l’istituto della retrodatazione su istanza
               di parte.


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