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RIFORMA CARTABIA
                   LE NOVITÀ IN TEMA DI NOTIZIA DI REATO E ISCRIZIONE, ANCHE SOGGETTIVA




                    Ma vi è di più: nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di
               tempo e di luogo del fatto. Si tratta, in questo caso, di un dato innovativo il cui
               senso si coglie proprio in quanto legato alla fattispecie incriminatrice, oggetto di
               iscrizione,  quale  base  su  cui  sviluppare  le  indagini  per  la  futura  (eventuale)
               costruzione dell’imputazione.
                    Si tratta, infatti, di elementi essenziali idonei a connotare, ad esempio, le
               ipotesi, di reato continuato o abituale su cui costruire le indagini e consentire alla
               difesa di meglio sviluppare l’attività difensiva (arg. ex art. 335 c.p.p.). Di qui la
               necessità che anche la polizia giudiziaria, a dispetto del passato, indichi ora, fin
               dal momento in cui è possibile, ogni aspetto o elemento che consenta, con una
               maggiore puntualità e dettaglio rispetto al passato, di declinare anche spazio e
               tempo entro i quali il supposto fatto di reato è accaduto. Le circostanze di tempo
               e di luogo del fatto non sono indispensabili per integrare il requisito della deter-
               minatezza, anche se, ovviamente, laddove risultino successivamente, l’iscrizione
               dovrà essere in tal senso integrata.


               3.  L’iscrizione soggettiva: la necessaria ricorrenza di un quadro “indiziario”
                    In linea con quanto stabilito, sul versante dichiarativo, dall’art. 63 c.p.p.
               discende  che  va  esclusa,  ai  fini  dell’iscrizione  del  nome  della  persona  alla
               quale il reato è attribuito, l’ipotesi della sufficienza di meri sospetti dovendo
               il fatto raggiungere un livello di gravità indiziaria. La modifica come si com-
               prende non è di poco conto per gli organi di polizia giudiziaria, tenuti, così,
               ad elevare la prospettazione del nome del potenziale autore del fatto e degli
               elementi del fatto già menzionati affinché l’informativa possa essere oggetto
               di iscrizione.
                    Ciò significa che per i procedimenti che si reggono sui soli elementi rac-
               colti dalla polizia giudiziaria per il Procuratore della Repubblica si porrà l’opzio-
               ne di destinare l’atto, tutte le volte in cui il corredo indiziario non basti a preve-
               dere l’iscrizione oggettiva.
                    Questi potrà certamente richiedere, ove ne ravvisi la necessità e lo ritenga,
               un supplemento di attività che ha natura squisitamente amministrativa fino a
               quando non ricorrano i presupposti previsti.
                    Quando, invece, la polizia si trova innanzi ad un embrione di fatto ipote-
               ticamente idoneo a costituire reato, potrebbe tanto ritenere opportuno di inol-
               trare, comunque, l’informativa all’organo inquirente, quanto prendersi il tempo
               necessario per fornirgli un quadro completo dalla notizia di reato e delle fonti
               di prova a sostegno, secondo quanto disposto, peraltro, dall’art. 348 c.p.p.


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