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DOTTRINA
Si tratta di due modifiche positive che, tuttavia, non fanno i conti con il
vero problema del sistema penale legato alla sua ipertrofia.
In conclusione, v’è da constare come la riforma della giustizia penale si sia
mossa operando un’inversione metodologica che pretende di risolvere i proble-
mi dell’ipertrofia del sistema penale intervenendo, invece che sul diritto sostan-
ziale, sul processo, orientandolo sempre di più a principi di efficienza azienda-
listica di cui sono evidenti forme il nuovo art. 407-bis c.p.p., a norma del quale
il pubblico ministero esercita l’azione penale o richiede l’archiviazione entro tre
mesi dalla scadenza del termine di cui all’art. 405, comma 2, o, se ha disposto
la notifica dell’avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi
dalla scadenza dei termini di cui all’art. 415-bis, comma 3 e 4 c.p.p. Il termine e
di nove mesi nei casi di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p. Il mancato rispetto del
termine può comportare l’attivazione facoltativa del meccanismo dell’avocazio-
ne da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello previsto dal-
l’art. 412 c.p.p., secondo cui “il procuratore generale presso la Corte d’appello
può disporre con decreto motivato l’avocazione delle indagini preliminari” e la
possibilità, prevista dal nuovo art. 415-ter c.p.p., dell’“indagato” e della persona
offesa di chiedere l’intervento del giudice delle indagini preliminari. In partico-
lare, la riforma ha previsto l’obbligo per il pubblico ministero che non rispetti
il cosiddetto termine di riflessione - salvo il tempestivo ottenimento di un’autoriz-
zazione al differimento delle sue iniziative da parte del Procuratore Generale
presso la Corte d’Appello - di depositare in segreteria la documentazione rela-
tiva alle indagini espletate, avvisando l’indagato e la persona offesa della facoltà
di esaminarla e di estrarne copia.
Si tratta a mio avviso di una norma punitiva e fortemente “ipocrita”, figlia
di quell’inversione metodologica di cui si è già detto, che, non tenendo conto
delle notevoli difficoltà in cui versano attualmente gli uffici giudiziari e quelli di
polizia, esprime una forte diffidenza ‘culturale’ nei confronti delle Procure.
L’irragionevolezza dei tempi del procedimento, infatti, pare essere innanzitutto
il frutto avvelenato dell’ipertrofia del sistema penale, invece che di una pretesa
(mai dimostrata) pigrizia “definitoria” dei pubblici ministeri.
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