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DOTTRINA
dei beni culturali come beni passibili di valorizzazione anche da parte dei pro-
prietari privati» sembra difficilmente sostenibile che, a realizzare tale esigenza di
valorizzazione, debbano considerarsi chiamati solo gli enti territoriali diversi
dallo Stato e che quest’ultimo possa legittimamente prescinderne .
(15)
Le conseguenze che ne derivano sull’applicazione dell’istituto e sulla sua
motivazione appaiono di non poco momento.
È vero che, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, la prelazione
storico-artistica trova il suo fondamento in Costituzione e, per di più, si dirige
(16)
esclusivamente su beni dichiarati, rispetto ai quali, cioè, il diritto dominicale
risulta già incisivamente conformato.
Ciononostante, pare tutt’altro che convincente che il trasferimento coatti-
vo del bene alla mano pubblica, che consegue all’esercizio della prelazione,
possa ritenersi uno strumento “ordinario” , già in potenza nel vincolo cultu-
(17)
rale e pronto ad espandersi al ricorrere della condizione - l’atto di trasferimento
a titolo oneroso - senza necessità di ulteriore motivazione .
(18)
Tutt’altro.
Non solo si tratta di un provvedimento fortemente incidente sulla pro-
prietà privata - che sottrae la res alla commercializzazione -, da considerarsi, per-
tanto, al pari degli altri atti di trasferimento coattivo della proprietà, una extrema
ratio, ma anche i suoi presupposti applicativi - sottoposti ad una valutazione
dagli ampi margini di discrezionalità - sono ben diversi da quelli che giustificano
il vincolo culturale. Quest’ultimo è, infatti, essenzialmente diretto a garantire la
conservazione del bene, essendo, per converso, la valorizzazione di beni cultu-
rali privati, una attività rimessa, salvo poche eccezioni, alla spontanea iniziativa
del privato .
(19)
La prelazione è, invece, come si anticipava, dettata dall’esigenza di garan-
tire, al di là della conservazione, la valorizzazione del bene e il suo pubblico
godimento.
(15) Cfr., G. Clemente Di San Luca, R. Savoia, Manuale di Diritto dei beni culturali, Napoli, 2008,
281.
(16) V., la sent. n. 221 del 2007, ove si afferma che «è nell’art. 9 Cost. (…) che ha il suo fonda-
mento l’istituto della prelazione riguardo ai beni culturali, la quale “si giustifica nella sua spe-
cificità in relazione al fine di salvaguardare beni cui sono connessi interessi primari per la vita
culturale del paese”».
(17) Si esprime in questo senso, P. De Martinis, Prelazione artistica: vecchi e nuovi temi, in Responsabilità
civile e Previdenza, 2016, 1021.
(18) Cfr., ancora, P. De Martinis, Prelazione artistica: vecchi e nuovi temi, cit., 1021.
(19) Eccezion fatta per le limitate circostanze nelle quali il privato può essere gravato di obblighi
di valorizzazione del bene culturale di cui sia proprietario, in via generale il Codice qualifica
la valorizzazione come attività socialmente utile, avente una finalità di solidarietà sociale,
rimettendola, conseguentemente, alla volontaria iniziativa del privato (art. 111, comma 4).
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