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L’ESPANSIONE VIOLENTA DI UN’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA
                                           LA SOCIETÀ FOGGIANA




                    Dopo  il  fascismo  e  l’avvento  della  Repubblica,  il  legislatore  provvede  in
               materia con le leggi n. 1423 del 1956 e la legge n. 575 del 1965 , ma è con la
                                                                             (38)
               legge Rognoni-La Torre, n. 646 del 1982, che il nostro ordinamento conosce per
               la prima volta le misure di prevenzione patrimoniali, accanto a quelle di natura
               personale, e viene codificato per la prima volta il reato di associazione mafiosa ex
               art. 416-bis c.p. Lo scopo di tali misure è stato fin da subito quello di limitare la
               disponibilità di beni e patrimoni illecitamente ottenuti. È importante sin da subito
               precisare la distinzione delle misure di prevenzione in esame, dalle misure cautelari
               e dalle misure di sicurezza. La misura cautelare reale del sequestro preventivo, ex
               art. 321 c.p.p., a cui segue la confisca, presuppone un reato contestato al soggetto,
               sebbene non ancora accertato, ovvero un fumus commissi delicti , poiché è necessa-
                                                                        (39)
               rio dimostrare che il bene e/o patrimonio siano riconducibili al reato contestato,
               e che vi sia un pericolo concreto e attuale che la loro detenzione favorisca l’aggra-
               vamento o la reiterazione della fattispecie criminosa, o la commissione di altri
               reati. La successiva confisca richiede altresì la condanna del soggetto. Le misure di
               sicurezza, invece, pur non richiedendo il fumus di cui si è detto, bensì la sola peri-
               colosità sociale del soggetto, presuppongono comunque la commissione di un
               reato, alla quale segue l’accertamento della pericolosità . Il sequestro e la confisca
                                                                  (40)
               di prevenzione, invece, sono stati concepiti, fin dalla loro prima disciplina legisla-
               tiva del 1982, con la legge Rognoni-La Torre appunto, come strumento giudiziario
               basato sulla pericolosità sociale e su indizi di una sproporzione tra la detenzione
               dei beni o patrimoni e l’attività esercitata o il reddito dichiarato, dunque a prescin-
               dere e/o prima della commissione di un delitto, in base a mere presunzioni di ille-
               cita provenienza degli stessi. Tuttavia, mentre originariamente era richiesto un rap-
               porto di pregiudizialità  con le misure di prevenzione personali, che imponeva la
                                     (41)
               verifica della pericolosità sociale del soggetto in termini di attualità, con l’entrata
               in vigore delle leggi di sicurezza del 2008 e del 2009, seguite dal Codice antimafia
               (CAM), d.lgs. n. 159 del 2011, modificato ancora nel 2017 , la disciplina delle
                                                                        (42)
               misure di prevenzione patrimoniali è stata intrisa sempre più di autonomia.


               (38)  La prima ad aver utilizzato il termine mafia e il concetto di associazione mafiosa.
               (39)  Cfr. Rampioni, Il sequestro preventivo funzionale alla confisca: un istituto senza confini, in Proc. pen. e giust.,
                    2019, n. 5, p. 3.
               (40)  Cfr. Grasso, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, www.sistema-
                    penale.it, 14 febbraio 2020.
               (41)  La confisca poteva seguire l’irrogazione di una misura personale, ma non prescinderne. Cfr.
                    Occhipinti, La confisca di prevenzione a quarant’anni dalla legge Rognoni - La Torre, in Giurisprudenza
                    Penale web, 2022, 9.
               (42)  La legge n. 161/2017 estende l’applicazione delle misure in esame ad indiziati di associazione
                    a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, terro-
                    rismo, truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni e stalking.

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