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L’ESPANSIONE VIOLENTA DI UN’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA
LA SOCIETÀ FOGGIANA
Dopo il fascismo e l’avvento della Repubblica, il legislatore provvede in
materia con le leggi n. 1423 del 1956 e la legge n. 575 del 1965 , ma è con la
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legge Rognoni-La Torre, n. 646 del 1982, che il nostro ordinamento conosce per
la prima volta le misure di prevenzione patrimoniali, accanto a quelle di natura
personale, e viene codificato per la prima volta il reato di associazione mafiosa ex
art. 416-bis c.p. Lo scopo di tali misure è stato fin da subito quello di limitare la
disponibilità di beni e patrimoni illecitamente ottenuti. È importante sin da subito
precisare la distinzione delle misure di prevenzione in esame, dalle misure cautelari
e dalle misure di sicurezza. La misura cautelare reale del sequestro preventivo, ex
art. 321 c.p.p., a cui segue la confisca, presuppone un reato contestato al soggetto,
sebbene non ancora accertato, ovvero un fumus commissi delicti , poiché è necessa-
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rio dimostrare che il bene e/o patrimonio siano riconducibili al reato contestato,
e che vi sia un pericolo concreto e attuale che la loro detenzione favorisca l’aggra-
vamento o la reiterazione della fattispecie criminosa, o la commissione di altri
reati. La successiva confisca richiede altresì la condanna del soggetto. Le misure di
sicurezza, invece, pur non richiedendo il fumus di cui si è detto, bensì la sola peri-
colosità sociale del soggetto, presuppongono comunque la commissione di un
reato, alla quale segue l’accertamento della pericolosità . Il sequestro e la confisca
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di prevenzione, invece, sono stati concepiti, fin dalla loro prima disciplina legisla-
tiva del 1982, con la legge Rognoni-La Torre appunto, come strumento giudiziario
basato sulla pericolosità sociale e su indizi di una sproporzione tra la detenzione
dei beni o patrimoni e l’attività esercitata o il reddito dichiarato, dunque a prescin-
dere e/o prima della commissione di un delitto, in base a mere presunzioni di ille-
cita provenienza degli stessi. Tuttavia, mentre originariamente era richiesto un rap-
porto di pregiudizialità con le misure di prevenzione personali, che imponeva la
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verifica della pericolosità sociale del soggetto in termini di attualità, con l’entrata
in vigore delle leggi di sicurezza del 2008 e del 2009, seguite dal Codice antimafia
(CAM), d.lgs. n. 159 del 2011, modificato ancora nel 2017 , la disciplina delle
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misure di prevenzione patrimoniali è stata intrisa sempre più di autonomia.
(38) La prima ad aver utilizzato il termine mafia e il concetto di associazione mafiosa.
(39) Cfr. Rampioni, Il sequestro preventivo funzionale alla confisca: un istituto senza confini, in Proc. pen. e giust.,
2019, n. 5, p. 3.
(40) Cfr. Grasso, Le misure di prevenzione personali e patrimoniali nel sistema costituzionale, www.sistema-
penale.it, 14 febbraio 2020.
(41) La confisca poteva seguire l’irrogazione di una misura personale, ma non prescinderne. Cfr.
Occhipinti, La confisca di prevenzione a quarant’anni dalla legge Rognoni - La Torre, in Giurisprudenza
Penale web, 2022, 9.
(42) La legge n. 161/2017 estende l’applicazione delle misure in esame ad indiziati di associazione
a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, terro-
rismo, truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni e stalking.
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