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L’ESPANSIONE VIOLENTA DI UN’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA
LA SOCIETÀ FOGGIANA
La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 24 del 2019 , ha dichiarato
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l’illegittimità costituzionale della norma, in virtù dell’indeterminatezza del-
l’espressione “traffici delittuosi” di cui alla lettera a), affatto conforme ai requisiti
di completezza e precisione richiesti dalla Corte EDU, impedendo così al citta-
dino di conoscere in anticipo quale condotte evitare per non subire l’applicazione
di misure di prevenzione. La stessa pronuncia ha sancito l’illegittimità del succes-
sivo art. 16 del CAM, nella parte in cui estende l’applicazione di sequestro e con-
fisca di prevenzione ai soggetti di cui alla lettera a) comma 1, art. 1 CAM. La peri-
colosità cosiddetta “qualificata”, di cui all’art. 4 del Codice antimafia, attiene inve-
ce il collegamento del soggetto con la criminalità organizzata, quindi non solo
con associazioni di tipo mafioso, ma con molti reati commessi in forma associa-
tiva, di natura diversa, anche commessi a danno della Pubblica Amministrazione.
Sempre nella pronuncia sopra citata, la Corte Costituzionale ha avuto
modo di ribadire che i requisiti richiesti per le misure di sicurezza personali,
quali l’abitualità a delinquere, l’ottenimento di profitti da attività illecita, e che
questi rappresentino una parte ingente del reddito del soggetto, valgono anche
per le misure di sicurezza patrimoniali, in ordine alle quali “dovranno essere accer-
tati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito incremento
patrimoniale che la confisca intende neutralizzare”, a prescindere dunque dal momento
di applicazione della misura in sé. Dunque, la pericolosità sembra quasi trasfe-
rirsi dal soggetto inizialmente pericoloso al bene, in quanto ottenuto illecita-
mente, attraverso lo svolgimento di determinate attività illegali, per cui da sot-
trarre alla sua disponibilità anche in un momento successivo, in cui la pericolo-
sità soggettiva non sussista eventualmente più. Ciò determina una sfasatura, e
dunque anche una maggiore indipendenza, dalle misure di sicurezza personali,
poiché mentre queste ultime richiedono l’attualità della pericolosità, le seconde
necessitano solo di una correlazione temporale. Da ciò discende la possibilità
di applicare comunque una misura di prevenzione patrimoniale, anche qualora
non sia applicabile una misura di prevenzione personale.
Tali conclusioni sono frutto, in verità, di una lunga evoluzione dottrinale
e giurisprudenziale, che è necessario, seppur brevemente, ripercorrere.
4.3 Evoluzione dottrinale e giurisprudenziale
La dottrina, fin dal 1982, ha sviluppato tre diversi orientamenti sulla natu-
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ra della confisca di prevenzione, e di conseguenza sul sequestro di prevenzione.
(44) Cfr. Lauricella, Le misure di prevenzione patrimoniali e le garanzie: tra politica (criminale) e (Stato di) diritto,
in Forum di Quad. Cost., 2, 2021.
(45) Cfr. Basile, Manuale delle misure di prevenzione, Giappichelli, 2021.
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