Page 69 - Rassegna 2023-1
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L’ESPANSIONE VIOLENTA DI UN’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA
                                           LA SOCIETÀ FOGGIANA




                    La Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 24 del 2019 , ha dichiarato
                                                                            (44)
               l’illegittimità  costituzionale  della  norma,  in  virtù  dell’indeterminatezza  del-
               l’espressione “traffici delittuosi” di cui alla lettera a), affatto conforme ai requisiti
               di completezza e precisione richiesti dalla Corte EDU, impedendo così al citta-
               dino di conoscere in anticipo quale condotte evitare per non subire l’applicazione
               di misure di prevenzione. La stessa pronuncia ha sancito l’illegittimità del succes-
               sivo art. 16 del CAM, nella parte in cui estende l’applicazione di sequestro e con-
               fisca di prevenzione ai soggetti di cui alla lettera a) comma 1, art. 1 CAM. La peri-
               colosità cosiddetta “qualificata”, di cui all’art. 4 del Codice antimafia, attiene inve-
               ce il collegamento del soggetto con la criminalità organizzata, quindi non solo
               con associazioni di tipo mafioso, ma con molti reati commessi in forma associa-
               tiva, di natura diversa, anche commessi a danno della Pubblica Amministrazione.
                    Sempre  nella  pronuncia  sopra  citata,  la  Corte  Costituzionale  ha  avuto
               modo di ribadire che i requisiti richiesti per le misure di sicurezza personali,
               quali l’abitualità a delinquere, l’ottenimento di profitti da attività illecita, e che
               questi rappresentino una parte ingente del reddito del soggetto, valgono anche
               per le misure di sicurezza patrimoniali, in ordine alle quali “dovranno essere accer-
               tati in relazione al lasso temporale nel quale si è verificato, nel passato, l’illecito incremento
               patrimoniale che la confisca intende neutralizzare”, a prescindere dunque dal momento
               di applicazione della misura in sé. Dunque, la pericolosità sembra quasi trasfe-
               rirsi dal soggetto inizialmente pericoloso al bene, in quanto ottenuto illecita-
               mente, attraverso lo svolgimento di determinate attività illegali, per cui da sot-
               trarre alla sua disponibilità anche in un momento successivo, in cui la pericolo-
               sità soggettiva non sussista eventualmente più. Ciò determina una sfasatura, e
               dunque anche una maggiore indipendenza, dalle misure di sicurezza personali,
               poiché mentre queste ultime richiedono l’attualità della pericolosità, le seconde
               necessitano solo di una correlazione temporale. Da ciò discende la possibilità
               di applicare comunque una misura di prevenzione patrimoniale, anche qualora
               non sia applicabile una misura di prevenzione personale.
                    Tali conclusioni sono frutto, in verità, di una lunga evoluzione dottrinale
               e giurisprudenziale, che è necessario, seppur brevemente, ripercorrere.

               4.3 Evoluzione dottrinale e giurisprudenziale
                    La dottrina, fin dal 1982, ha sviluppato tre diversi orientamenti  sulla natu-
                                                                               (45)
               ra della confisca di prevenzione, e di conseguenza sul sequestro di prevenzione.

               (44)  Cfr. Lauricella, Le misure di prevenzione patrimoniali e le garanzie: tra politica (criminale) e (Stato di) diritto,
                    in Forum di Quad. Cost., 2, 2021.
               (45)  Cfr. Basile, Manuale delle misure di prevenzione, Giappichelli, 2021.

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