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DOTTRINA




                  Secondo un primo orientamento, essa avrebbe natura preventiva extra -
             penale, poiché tesa a neutralizzare la pericolosità di lasciare la ricchezza accu-
             mulata a disposizione di chi può farla proliferare attraverso traffici illeciti, con
             conseguente distorsione del mercato e della libera concorrenza .
                                                                          (46)
                  Il secondo e prevalente orientamento le attribuisce invece natura sanzio-
             natorio - penale, basandosi sul suo fondamento probatorio meramente indizia-
             rio, sulla definitività del provvedimento e sul suo carattere afflittivo, trattandosi
             di strumento utilizzato dallo Stato per colpire soggetti coinvolti in attività cri-
             minali qualificate o anche in generiche attività delittuose, sebbene abituali. Il
             terzo è più recente orientamento le attribuisce natura ripristinatorio - riequili-
             brativa, come misura volta a ripristinare l’equilibrio violato in materia civilistica
             di acquisto della proprietà, ovvero ad eliminare un ingiustificato arricchimento,
             limitandosi a ricondurre alla consistenza patrimoniale anteriore all’illecita acqui-
             sizione,  laddove  il  secondo  orientamento  mira  invece  ad  incidere  in  misura
             maggiore sul patrimonio del soggetto, inglobando nell’eccedenza il disvalore da
             parte del legislatore.
                  La Corte di Cassazione, con la pronuncia a Sezioni Unite n. 4880/2015,
             anticipando le riflessioni della Consulta sulla pericolosità sociale, definisce la
             pericolosità sociale “misura temporale” dell’ambito applicativo delle misure di
             prevenzione patrimoniali, affermando che, per quanto attiene la pericolosità
             generica, questa va accertata al momento di acquisizione dei beni, e che questa
             acquisizione deve avvenire quindi nell’arco temporale in cui la stessa si sia mani-
             festata, a prescindere dalla sua sussistenza al momento della richiesta di appli-
             cazione della misura; mentre, per quanto attiene la pericolosità specifica, questa
             va accertata in ordine a tutta l’esistenza del soggetto o, qualora sia individuabile
             un termine iniziale e un termine finale, è necessario accertare se a questo perio-
             do sia riconducibile l’acquisizione dei beni.
                  Più recentemente, la Corte, nella pronuncia n. 12329/2020, specifica che
             eventuali beni acquisiti fuori dall’arco temporale delineato, dunque da ritenere
             teoricamente leciti, possono qualificarsi come illeciti se ottenuti mediante pro-
             venti illecitamente acquisiti durante il periodo di pericolosità sociale .
                                                                              (47)
                  Ovviamente, non deve trattarsi di meri sospetti, ma di dati fattuali concre-
             ti, per quanto attiene la pericolosità generica; laddove tuttavia, per la pericolo-
             sità specifica, basta il solo essere indiziati del reato, seguendo il concetto di


             (46)  Così Fiandaca, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. Disc. Pen. VIII, Utet, Torino,
                  1994.
             (47)  Cfr. Di Paola, Confisca dell’impresa mafiosa e misura dell’ablazione, tra verifica sostanziale e accertamento
                  probatorio, in Foro It., 2020, n. 11.

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