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DOTTRINA
L’esigenza di attaccare i patrimoni illecitamente acquisiti, prescindendo da
un procedimento penale, che dovesse dimostrare il nesso causale tra il patrimo-
nio e la commissione di uno specifico delitto, induce, infatti, il legislatore a
disciplinare le misure di prevenzione in esame come autonome anche rispetto
alla cosiddetta pregiudiziale penale. Con gli interventi riformatori che si sono
susseguiti in materia a partire dal 2008, la dichiarata indipendenza delle misure
patrimoniali rispetto a quelle personali ha condotto anche all’abbandono del-
l’attualità, a favore di una pericolosità sociale richiesta solo in relazione all’ac-
quisizione del bene, alla sua lecita provenienza o meno, e non anche al momen-
to dell’applicazione della misura .
(43)
L’evoluzione normativa evidenzia una progressiva indipendenza, tuttavia,
delle misure di prevenzione patrimoniali anche dall’intero sistema penale, con
tutte le sue garanzie, i suoi principi di matrice costituzionale, e tutti i divieti ope-
rativi che permeano la normativa penale sostanziale.
È proprio tale indipendenza che invita oggi, nel quarantesimo anniversa-
rio dal loro primo ingresso nel nostro ordinamento, ad una profonda riflessione
circa la loro attuale compatibilità con l’assetto garantista di matrice costituzio-
nal-penalista, in termini di legalità, proporzionalità e necessità. Ed è proprio
questo percorso, sempre giustificato dalla costante esigenza di efficacia ed effi-
cienza della lotta alla criminalità, di celerità, e di indebolimento del “cuore”
della criminalità organizzata, che ha attirato l’attenzione in questi anni, non solo
della dottrina più illuminata, ma anche della giurisprudenza, e non solo nazio-
nale, sia penale che costituzionale, ma anche europea.
4.2 La pericolosità sociale
Giova tuttavia ribadire che anche le misure di prevenzione patrimoniali
non possono comunque prescindere dall’accertamento della pericolosità sociale
del soggetto, sebbene in termini temporali specifici. A riguardo si distingue una
pericolosità cosiddetta generica, di cui all’art. 1, comma 1, del Codice antimafia,
propria di soggetti che, in base ad elementi fattuali risultino “abitualmente dediti
a traffici delittuosi” (lett. a)), o “per la condotta e il tenore di vita” appaiano
vivere abitualmente “con i proventi di attività delittuose” (lett. b)), o ancora che
“siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’in-
tegrità fisica di minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica” (lett.
c)). Tali soggetti sono anche destinatari delle misure di prevenzione personali.
(43) Art. 18 d.lgs. n. 159/2011: “Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e
applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità
sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione”.
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