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L’ESPANSIONE VIOLENTA DI UN’ORGANIZZAZIONE MAFIOSA
                                           LA SOCIETÀ FOGGIANA




               appartenenza, più ampio di quello di partecipazione associativa, che ingloba in
               sé anche l’attività collaborativa sebbene non stabile.
                    Nella pronuncia n. 11846/2018, la Corte poi precisa che il giudice può
               valutare anche fatti accertati in sede penale, anche in procedimenti che non si
               siano conclusi con sentenza di condanna, purché non vi sia stata negazione irre-
               vocabile in sede penale, consentendo l’utilizzabilità anche di fatti accertati con
               sentenza di proscioglimento per prescrizione.
                    Sempre nella pronuncia n. 24 del 2019, la Corte Costituzionale si inserisce,
               invero, in un dialogo non sempre armonico con la Corte EDU. Quest’ultima,
               nella pronuncia Sud Fondi c. Italia, nel 2008, ricorda come, a prescindere dalla
               qualificazione penale, amministrativa o civile della confisca, la stessa deve sem-
               pre garantire le tutele previste dall’art. 7 CEDU in relazione alle sanzioni pena-
               li , ritenendo tuttavia le misure di prevenzione patrimoniali nazionali compa-
                 (48)
               tibili con la Convenzione EDU e con la Costituzione, per le finalità di tutela del-
               l’interesse pubblico che perseguono.
                    Nel tentativo di rendere il nuovo sistema compatibile con il sistema EDU,
               e forte degli orientamenti dottrinali intanto sviluppatisi, la Consulta fonda la sua
               motivazione sull’art. 42 Cost., dunque sulla tutela del diritto di proprietà, attri-
               buendo alla confisca di prevenzione natura ripristinatoria, in quanto volta a col-
               pire beni acquisiti con modalità non legali, privandola dunque di qualsiasi carat-
               tere sanzionatorio e afflittivo .
                                           (49)

               4.4 Profili probatori
                    Ulteriore profilo, non ultimo per importanza, è quello probatorio. Una
               volta accertata la sussistenza della pericolosità, generica o specifica che sia, è
               infatti  il  proposto  a  dover  dare  prova  della  legittima  provenienza  del  bene,
               secondo una sorta di presunzione relativa, che quindi ammette prova contraria,
               ma che deroga all’ordinario onere probatorio in materia penale, basato invece
               sulla presunzione di non colpevolezza fino ad accertamento del contrario. Non
               si tratta in verità di una vera e propria inversione dell’onere probatorio, in quan-
               to, secondo la Corte di Cassazione , “deve adottarsi una lettura costituzionalmente
                                                 (50)
               orientata, che implichi un giudizio di pericolosità fondato su elementi tassativi e determinati,
               nonché su fatti sintomatici collegati ad elementi certi (e non a meri sospetti). Tali elementi

               (48)  Cfr. Piva, Misure di prevenzione - Corte cost. n. 24 del 2019, Arch. Pen., in Giur. Cost., 2019.
               (49)  “… la confisca non ha lo scopo di punire la persona per la propria condotta (…) bensì, più semplicemente,
                    quello di far venire meno il rapporto di fatto del soggetto con il bene, dal momento che tale rapporto si è costituito
                    in maniera non conforme all’ordinamento giuridico o comunque a far sì che venga neutralizzato quell’arricchi-
                    mento di cui il soggetto, se non fosse stata compiuta l’attività criminosa presupposta, non potrebbe godere”.
               (50)  Sentenza n. 30974/2018, Corte Cass. pen., Sez. Seconda.

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