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DOTTRINA
ni ad esse e altresì dal tradimento di appartenenti alla consorteria, tanto da
necessitare talvolta di un intervento coordinato per far fronte alle decisioni di
risoluzione ed “eliminazione” dei fattori di rischio che, in taluni casi, si è definita
con la soppressione di possibili collaboratori .
(22)
3. Principali attività illecite
Nel corso dei decenni la “società foggiana” è rimasta ancorata alle attività
delittuose tipiche delle organizzazioni mafiose, destreggiandosi tra traffico di
sostanze stupefacenti, agromafie-caporalato e racket delle estorsioni che rappre-
senta il core business di questa organizzazione criminale.
3.1 Traffico di sostanze stupefacenti
Negli ultimi anni la “società foggiana”, unitamente alle altre formazioni
criminali pugliesi, ha rapidamente intensificato il proprio coinvolgimento nel
traffico internazionale di sostanze stupefacenti e, in particolare, in quello di
eroina. Con lo scoppio della guerra civile in Jugoslavia, i trafficanti sono stati
costretti ad utilizzare, in alternativa alla parte terminale della classica “rotta bal-
canica”, un nuovo percorso marittimo attraverso cui la droga entra nei porti
pugliesi per poi essere trasferita verso il nord Italia via terra.
In ambito regionale, invece, le mafie pugliesi detengono da lungo tempo
il controllo dell’importazione degli stupefacenti, nonché della loro distribuzione
in tutti i principali centri della Puglia e delle aree limitrofe della Basilicata e del
Molise .
(23)
Già dagli anni Novanta la sentenza “Panunzio” ha suggellato che le attività
di traffico di sostanze stupefacenti erano destinate non solo all’uso personale
ma anche al traffico. In particolare, così come trascritto nella citata sentenza, il
primo pentito di mafia foggiana, Salvatore Chiarabella, ha riferito che
“Piserchia , per una partita di droga acquistata per il gruppo, era debitore verso Caiafa di
(24)
cento milioni (di lire), denaro di cui la cassa comune disponeva, ma che era stato poi destinato
per “aggiustare” un processo” .
(25)
(22) Sentenza n. 1293/149 del GUP della Corte d’Appello di Bari del 23 ottobre 2014 nell’ambito
del p.p. 6052/05 mod. 21 DDA cosiddetta Corona divenuta irrevocabile per quanto riguarda
l’affermazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all’art. 416-bis c.p. in data 7 aprile
2017.
(23) Rapporto sul fenomeno della criminalità organizzata presentato dal Ministro dell’Interno
Mancino nell’anno 1992.
(24) Piserchia Leonardo, nato a Foggia il 31 marzo 1951.
(25) Estratto sentenza Panunzio, pp. 149-150.
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