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UN DOVERE SPECIALE VERSO LA REPUBBLICA E LA COSTITUZIONE.
DISCIPLINA, ONORE, GIURAMENTO
appunto pubblicamente sui fini del potere e sulle modalità del suo esercizio in
uno stato democratico e come dichiarazione pubblica di impegno personale. La
distinzione fra “democrazie aperte” e “democrazie che si difendono” è basata
su una diversa interpretazione della fedeltà. Le prime non proibiscono «il dis-
senso ed il pensiero contrario ai valori fondanti dell’ordinamento» e intendono
la fedeltà come semplice rigore nell’osservanza delle leggi. Per le democrazie
che si difendono, invece, la fedeltà significa adesione a questi valori e implica, per
esempio, «il divieto di partiti che si oppongono ai valori fondamentalissimi del
regime e la privazione di alcuni diritti politici, così come la limitazione di una
parte delle libertà civili, ai cittadini che propugnano idee sovversive» . Il giura-
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mento di coloro che spiccano per potere in una democrazia aperta rinvia alla
consapevolezza che questa apertura non è automaticamente assicurata per sem-
pre e deve essere difesa, nelle circostanze straordinarie come nella vita di tutti i
giorni. Il giuramento, però, ricorda allo stesso tempo a coloro che lo pronuncia-
no, certo nel segreto della loro coscienza, che è difficile difendere ciò in cui non
si crede e che comunque, poiché questo è il ruolo che assumono, essi dovranno
rinunciare a un esercizio della libertà che si ponga in contrasto con i valori sui
quali una democrazia aperta si fonda e che vengono da essa garantiti e protetti.
Il significato di questo giuramento è, con tutta evidenza, antitetico a quello
del giuramento che, nella Critica della ragione dialettica di Sartre, salva il gruppo
rivoluzionario dalla sua dissoluzione, una volta che la Bastiglia è stata presa. Qui
il Terrore è in agguato, perché gli individui si vincolano a un essere comune che
diventa una «ipoteca irreversibile della temporalizzazione pratica», consacrando
il diritto del Potere alla sua permanenza . Il giuramento dell’art. 54 della
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Costituzione serve a rimarcare la funzione del potere al servizio dei cittadini e
della loro libertà. Per quanto riguarda specificamente le Forze armate, rimango-
no preziose le riflessioni sulla disciplina militare di Vittorio Bachelet, a pochi
anni dalla conclusione della guerra e dall’approvazione della Costituzione. «Le
forze armate – scriveva questo mite giurista che venne assassinato nel 1980
dalle Brigate Rosse all’ingresso della sua Facoltà –, nella loro organizzazione e
nella loro attività, costituiscono probabilmente il punto più significativo in cui
il principio dell’autorità e della “forza” si incontrano con le regole di una con-
vivenza fondata sul diritto a garanzia della libertà dei cittadini» . Anche nel-
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l’organizzazione delle Forze armate, dunque, deve essere ricercato un punto di
(25) Ibidem.
(26) J.-P. Sartre, Critica della ragione dialettica. I: Teoria degli insiemi pratici, Libro secondo, Milano, Il
Saggiatore, 1963, pp. 96-97 e 265.
(27) V. Bachelet, Disciplina militare e ordinamento giuridico statale, Milano, Giuffrè, 1962, p. 1.
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