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DOTTRINA




             osservarne lealmente la Costituzione”) li raccoglie tutti . Non è un caso che
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             proprio questa sia la motivazione delle proposte avanzate negli ultimi anni per
             tornare ad ampliare il numero delle categorie di soggetti che svolgono funzioni
             pubbliche tenute al giuramento. L’articolo 21 del disegno di legge n. 3209 pre-
             sentato alla Camera dei Deputati nella XVI legislatura dal Ministro Brunetta
             prevedeva il ritorno al giuramento dei dipendenti pubblici e la relazione intro-
             duttiva giustificava così questa scelta: «Al riguardo, giova evidenziare che la
             difesa di atti simbolici, come il giuramento, serve a rafforzare la coscienza civi-
             le del Paese e a valorizzare la figura del dipendente pubblico […]». Il disegno
             di  legge  n.  1122  presentato  al  Senato  dalla  Ministra  per  la  Pubblica
             Amministrazione Bongiorno il 5 marzo 2019 prevedeva di «rafforzare lo spi-
             rito di servizio dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle relative funzio-
             ni anche estendendo l’obbligo del giuramento» (art. 2, lettera g). L’Arma dei
             Carabinieri ha più di duecento anni di storia. Le formule del giuramento che
             si sono via via succedute in questo lungo periodo di tempo illuminano la pro-
             fondità delle trasformazioni della coscienza civile che è l’interfaccia delle isti-
             tuzioni e, conseguentemente, del ruolo di chi si pone al servizio di queste ulti-
             me. I primi Carabinieri giurarono fedeltà a Dio e alla Maestà del Re, pronti al
             sacrificio anche dei propri beni e della propria vita per la difesa della sua Real
             Persona «e pel sostegno della sua Corona e della piena sua autorità sovrana,
             anche  contro  i  suoi  sudditi,  che  tentassero  di  sovvertire  l’ordine  del
             Governo». Con lo Statuto albertino cadde la fedeltà a Dio, ma naturalmente
             non  quella  al  sovrano,  peraltro  caratteristica  specifica  dell’Arma,  «col  solo
             scopo del bene inseparabile del Re e della Patria» . È la formula che, quasi
                                                              (38)
             immutata, si ritrova nel Regolamento di disciplina militare del 1929. Con la
             nascita della Repubblica, vennero poi la formula del 1946 e quella attuale.
                  La fedeltà alla Repubblica delle Forze di polizia, che chiamiamo anche
             Forze  dell’ordine,  si  misura  sull’interpretazione  di  quest’ultimo  termine.
             Difendere e proteggere la sicurezza di tutti significa oggi guardare alla pluralità
             delle dimensioni dalle quali essa dipende, che nel caso dei Carabinieri si riflette
             nella ricchezza delle loro “specialità”. Difendere e proteggere l’ordine pubblico

             (37)  È indicato in Costituzione l’obbligo del giuramento anche per il Presidente del Consiglio e i
                  ministri (art. 93) e per i giudici della Corte costituzionale (art. 135). Il secondo venne intro-
                  dotto in modo esplicito con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. Originariamente,
                  l’articolo prevedeva per i giudici un mandato di dodici anni. Il testo in vigore fissa una durata
                  di nove anni, «decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento». I giudici giurano
                  di esercitare le loro funzioni «nell’interesse supremo della Nazione». Nel giuramento del
                  Presidente del Consiglio e dei ministri si utilizza invece l’espressione «interesse esclusivo».
             (38)  Cfr. https://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/g/giuramento. Consultato
                  il 2 febbraio 2023.

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