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DOTTRINA
osservarne lealmente la Costituzione”) li raccoglie tutti . Non è un caso che
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proprio questa sia la motivazione delle proposte avanzate negli ultimi anni per
tornare ad ampliare il numero delle categorie di soggetti che svolgono funzioni
pubbliche tenute al giuramento. L’articolo 21 del disegno di legge n. 3209 pre-
sentato alla Camera dei Deputati nella XVI legislatura dal Ministro Brunetta
prevedeva il ritorno al giuramento dei dipendenti pubblici e la relazione intro-
duttiva giustificava così questa scelta: «Al riguardo, giova evidenziare che la
difesa di atti simbolici, come il giuramento, serve a rafforzare la coscienza civi-
le del Paese e a valorizzare la figura del dipendente pubblico […]». Il disegno
di legge n. 1122 presentato al Senato dalla Ministra per la Pubblica
Amministrazione Bongiorno il 5 marzo 2019 prevedeva di «rafforzare lo spi-
rito di servizio dei dipendenti pubblici nello svolgimento delle relative funzio-
ni anche estendendo l’obbligo del giuramento» (art. 2, lettera g). L’Arma dei
Carabinieri ha più di duecento anni di storia. Le formule del giuramento che
si sono via via succedute in questo lungo periodo di tempo illuminano la pro-
fondità delle trasformazioni della coscienza civile che è l’interfaccia delle isti-
tuzioni e, conseguentemente, del ruolo di chi si pone al servizio di queste ulti-
me. I primi Carabinieri giurarono fedeltà a Dio e alla Maestà del Re, pronti al
sacrificio anche dei propri beni e della propria vita per la difesa della sua Real
Persona «e pel sostegno della sua Corona e della piena sua autorità sovrana,
anche contro i suoi sudditi, che tentassero di sovvertire l’ordine del
Governo». Con lo Statuto albertino cadde la fedeltà a Dio, ma naturalmente
non quella al sovrano, peraltro caratteristica specifica dell’Arma, «col solo
scopo del bene inseparabile del Re e della Patria» . È la formula che, quasi
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immutata, si ritrova nel Regolamento di disciplina militare del 1929. Con la
nascita della Repubblica, vennero poi la formula del 1946 e quella attuale.
La fedeltà alla Repubblica delle Forze di polizia, che chiamiamo anche
Forze dell’ordine, si misura sull’interpretazione di quest’ultimo termine.
Difendere e proteggere la sicurezza di tutti significa oggi guardare alla pluralità
delle dimensioni dalle quali essa dipende, che nel caso dei Carabinieri si riflette
nella ricchezza delle loro “specialità”. Difendere e proteggere l’ordine pubblico
(37) È indicato in Costituzione l’obbligo del giuramento anche per il Presidente del Consiglio e i
ministri (art. 93) e per i giudici della Corte costituzionale (art. 135). Il secondo venne intro-
dotto in modo esplicito con la legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2. Originariamente,
l’articolo prevedeva per i giudici un mandato di dodici anni. Il testo in vigore fissa una durata
di nove anni, «decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento». I giudici giurano
di esercitare le loro funzioni «nell’interesse supremo della Nazione». Nel giuramento del
Presidente del Consiglio e dei ministri si utilizza invece l’espressione «interesse esclusivo».
(38) Cfr. https://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/g/giuramento. Consultato
il 2 febbraio 2023.
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