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UN DOVERE SPECIALE VERSO LA REPUBBLICA E LA COSTITUZIONE.
DISCIPLINA, ONORE, GIURAMENTO
L’obbligo rimane per alcune categorie, comprese le Forze di polizia. Per i
militari (e dunque per i Carabinieri) la formula non è quella prevista nel DPR
del 1957, ma quella indicata nel DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), art. 575: «Giuro
di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi
e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa
della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni» . Queste ultime sono il
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fondamento del pubblico bene, la cui difesa è per tutte le Forze di polizia difesa
delle libere istituzioni. Una difesa che naturalmente non poggia solo sulla forza.
E si può sottolineare come fra tutti i militari, ugualmente tenuti a «improntare
il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile»,
sia proprio ai Carabinieri che il TUOM impone «ulteriori doveri», che riguarda-
no il mantenimento di una «condotta decorosa anche nella vita privata», l’atten-
zione nel coltivare amicizie, la cortesia dovuta a ogni cittadino, oltre alla serenità
e armonia dei reparti e al perfetto e costante buon accordo con gli altri militari
(art. 732) . Questa speciale responsabilità ha radici profonde nella tradizione
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dell’Arma. Basti pensare al Galateo di Gian Carlo Grossardi, che si apriva pro-
prio sottolineando la convergenza dello spiccare per disponibilità al servizio e
per potere: «Se tutti abbisognano di modi civili ed urbani onde vivere conve-
nientemente nel mondo, maggiore è questo bisogno in chi, per la specialità della
sua condizione, deve continuamente trovarsi a contatto col pubblico, contro del
quale pel suo ufficio è costretto agire in senso di coercizione» . Uno stile di
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comportamento adeguato fa parte della disciplina (non solo militare).
L’immagine dell’Istituzione che si rappresenta deve essere sentita e difesa
(anche con un giusto esercizio della critica, nelle sedi e nei modi opportuni) nel
senso di un onore di appartenenza nel quale si intrecciano il rispetto che si ha
e si chiede per se stessi e quello, testimoniato in prima persona, per la propria
funzione, il proprio ruolo.
Questa responsabilità si esercita per conto di tutti ed è un pezzo impor-
tante del pubblico bene. Il giuramento trasforma questo dato di fatto in un
impegno personale, a partire da quello del Capo dello Stato, che nell’asciutta
semplicità della sua formula (“Giuro di essere fedele alla Repubblica e di
(34) Questa formula era stata introdotta con la legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio
sulla Disciplina Militare), art. 2.
(35) Si contrappone a questo elenco quello dei comportamenti che costituiscono «grave mancan-
za disciplinare»: la negligenza e il ritardo ingiustificato nell’assolvimento dei doveri connessi
con le speciali attribuzioni disimpegnate dai militari dell’Arma; il ricorso allo scritto anonimo;
l’uso smodato di sostanze alcoliche o, comunque, di sostanze stupefacenti; il non onorare i
debiti o il contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.
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(36) G.C. Grossardi, Galateo del Carabiniere, Torino, Tipografia Editrice G. Candeletti, 1879 , p. 1.
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