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UN DOVERE SPECIALE VERSO LA REPUBBLICA E LA COSTITUZIONE.
                                       DISCIPLINA, ONORE, GIURAMENTO




                    L’obbligo rimane per alcune categorie, comprese le Forze di polizia. Per i
               militari (e dunque per i Carabinieri) la formula non è quella prevista nel DPR
               del 1957, ma quella indicata nel DPR 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle
               disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), art. 575: «Giuro
               di essere fedele alla Repubblica Italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi
               e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa
               della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni» . Queste ultime sono il
                                                                  (34)
               fondamento del pubblico bene, la cui difesa è per tutte le Forze di polizia difesa
               delle libere istituzioni. Una difesa che naturalmente non poggia solo sulla forza.
               E si può sottolineare come fra tutti i militari, ugualmente tenuti a «improntare
               il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la convivenza civile»,
               sia proprio ai Carabinieri che il TUOM impone «ulteriori doveri», che riguarda-
               no il mantenimento di una «condotta decorosa anche nella vita privata», l’atten-
               zione nel coltivare amicizie, la cortesia dovuta a ogni cittadino, oltre alla serenità
               e armonia dei reparti e al perfetto e costante buon accordo con gli altri militari
               (art. 732) . Questa speciale responsabilità ha radici profonde nella tradizione
                        (35)
               dell’Arma. Basti pensare al Galateo di Gian Carlo Grossardi, che si apriva pro-
               prio sottolineando la convergenza dello spiccare per disponibilità al servizio e
               per potere: «Se tutti abbisognano di modi civili ed urbani onde vivere conve-
               nientemente nel mondo, maggiore è questo bisogno in chi, per la specialità della
               sua condizione, deve continuamente trovarsi a contatto col pubblico, contro del
               quale pel suo ufficio è costretto agire in senso di coercizione» . Uno stile di
                                                                            (36)
               comportamento  adeguato  fa  parte  della  disciplina  (non  solo  militare).
               L’immagine  dell’Istituzione  che  si  rappresenta  deve  essere  sentita  e  difesa
               (anche con un giusto esercizio della critica, nelle sedi e nei modi opportuni) nel
               senso di un onore di appartenenza nel quale si intrecciano il rispetto che si ha
               e si chiede per se stessi e quello, testimoniato in prima persona, per la propria
               funzione, il proprio ruolo.
                    Questa responsabilità si esercita per conto di tutti ed è un pezzo impor-
               tante del pubblico bene. Il giuramento trasforma questo dato di fatto in un
               impegno personale, a partire da quello del Capo dello Stato, che nell’asciutta
               semplicità  della  sua  formula  (“Giuro  di  essere  fedele  alla  Repubblica  e  di
               (34)  Questa formula era stata introdotta con la legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio
                    sulla Disciplina Militare), art. 2.
               (35)  Si contrappone a questo elenco quello dei comportamenti che costituiscono «grave mancan-
                    za disciplinare»: la negligenza e il ritardo ingiustificato nell’assolvimento dei doveri connessi
                    con le speciali attribuzioni disimpegnate dai militari dell’Arma; il ricorso allo scritto anonimo;
                    l’uso smodato di sostanze alcoliche o, comunque, di sostanze stupefacenti; il non onorare i
                    debiti o il contrarli con persone moralmente o penalmente controindicate.
                                                                                       3
               (36)  G.C. Grossardi, Galateo del Carabiniere, Torino, Tipografia Editrice G. Candeletti, 1879 , p. 1.
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