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UN DOVERE SPECIALE VERSO LA REPUBBLICA E LA COSTITUZIONE.
DISCIPLINA, ONORE, GIURAMENTO
problematica. Inevitabile, perché una Costituzione fonda un ordinamento tra-
ducendo in forma giuridica i principi intorno ai quali si raccoglie una comunità
politica e invita così a pensare, a condividere la continuità fra questa dimensio-
ne etica e quella giuridica. Problematica, perché la distinzione fra le due dimen-
sioni è fatalmente destinata a riproporsi nel momento in cui l’impegno che si
sollecita non è solo quello all’osservanza (verificabile) di norme e obblighi giu-
ridicamente “efficaci” .
(8)
L’articolo di chiusura della Prima Parte della Costituzione va letto e appli-
cato facendosi carico di questa difficoltà e dunque assumendo che il dovere di
fedeltà alla Repubblica non possa contraddire il «fondamentalissimo principio
liberale» che la connota. Tale dovere non può consentire «la limitazione della
libertà di coscienza soprattutto nella sfera politica – e quindi delle libertà di for-
mazione e di espressione della volontà politica – degli individui, né tanto meno
l’obbligo di intima adesione dei cittadini ad una qualsiasi impostazione ideale ed
assiologica […]». Non ci sarebbe spazio, in altri termini, per l’«imposizione nor-
mativa di una sorta di “religione laica o costituzionale”» . Giulio Salerno parla di
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un dovere di rispetto giuridico «rivolto da un lato ai principi fondamentalissimi del-
l’ordinamento costituzionale» e, dall’altro, al complesso delle istituzioni pubbli-
che «sia nel loro dato esistenziale, che nel loro svolgimento funzionale, in quanto
elementi necessari affinché l’ordinamento persegua i fini costituzionalmente pre-
fissati» . Tuttavia, egli conclude la sua riflessione sul dovere di fedeltà tra sim-
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bolismo costituzionale e patriottismo repubblicano riconoscendo senz’altro che,
nel caso degli appartenenti alle Forze Armate, «la lettura congiunta degli artt. 52
e 54 della Costituzione consente di prefigurare un triplice dovere – di fedeltà, di
disciplina e di onore – cui deve riconoscersi un contenuto assai peculiare» .
(11)
Peculiare anche rispetto al dovere di fedeltà qualificato che già «grava sui
pubblici funzionari» e che non coinvolgerebbe la loro «positiva ed intima con-
vinzione», ma soltanto «l’adozione di comportamenti rispettosi degli ordini dei
(8) In sede penale, in particolare, Stefano Canestrari indica nel principio di materialità, per il quale si
può essere chiamati a rispondere «unicamente per la commissione di fatti (identici a quelli pre-
visti dalla legge come reati)», la caratteristica di un diritto che è laico appunto in quanto non cen-
sura «il foro interno della coscienza, le convinzioni personali, l’eventuale atteggiamento di infe-
deltà all’ordinamento: le scelte individuali, fintanto che non si estrinsecano in un fatto tipico,
sono intangibili […]» (S. Canestrari, Principi di biodiritto penale, Bologna, il Mulino, 2023 , p. 26).
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(9) G.M. Salerno, Il dovere di fedeltà tra simbolismo costituzionale e patriottismo repubblicano, in Aa.Vv.,
Studi in onore di Gianni Ferrara, vol. III, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 517-518.
(10) Ivi, p. 527. La qualificazione in senso giuridico del rispetto del quale qui si parla è in linea con
la conclusione che ciò «non può giustificare l’obbligo imposto in via legislativa di adottare
comportamenti attivi o omissivi soltanto in quanto questi ultimi siano direttamente ed esclu-
sivamente collegati all’adesione intima e spirituale a determinati ideali o valori» (ivi, p. 528).
(11) Ivi, p. 519.
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