Page 32 - Rassegna 2023-1
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DOTTRINA




             questo dovere non senta, noi possiamo mettere tutte le disposizioni che vor-
             remo  nella  Carta  costituzionale,  ma  quel  cittadino  tale  dovere  non  sentirà
             mai» .
                 (5)
                  Naturalmente, si può essere spergiuri anche in tribunale. Già Tommaso
             d’Aquino, tuttavia, chiarendo la differenza fra giuramento assertorio e promis-
             sorio, aveva indicato le ulteriori difficoltà legate a quest’ultimo. Il giuramento
             assertorio «si riferisce al presente o al passato» e l’obbligo riguarda dunque non
             le cose che sono già state o sono, bensì l’atto (giurare il vero). Quando ci si rife-
             risce invece a cose che devono essere fatte, in futuro, da colui che giura, l’ob-
             bligo cade sulla cosa: si è tenuti «a compiere quello che si è giurato». Tommaso
             introduce due eccezioni. Può accadere che ci si impegni per qualcosa che è
             impossibile realizzare o che diventa tale a causa di un imprevisto, come quando
             uno giura di dare del denaro che poi gli viene rubato. Ma può anche capitare –
             ed è il caso che qui ci interessa – che la cosa non debba essere fatta perché è
             cattiva o di ostacolo al bene e l’obbligo cade quando il giuramento è privo del
             requisito  della  giustizia .  L’impossibilità  di  verificare  un’eventuale  riserva  di
                                   (6)
             coscienza sulla presenza di questo requisito (e non è detto che l’idea di giustizia
             coincida per tutti con quella sottesa alla Costituzione italiana) può evidente-
             mente svuotare di efficacia un giuramento obbligatorio, che abbia l’obiettivo di
             garantire la conformità della volontà e non semplicemente quella di azioni e
             omissioni. Pretenderlo significa coltivare la presunzione (l’illusione) di diventare
             lo «scrutatore dei cuori», capace di «scoprire anche l’intimità dell’intenzione di
             ciascuno», evocato da Kant a fondamento di una comunità etica e non sempli-
             cemente giuridica . Giorgio La Pira, nella seduta del 19 dicembre 1946, giustifi-
                            (7)
             ca la sua opzione per la soppressione del giuramento o la sua limitazione «a
             pochissimi casi eccezionali» richiamando il «grande abuso» che dello strumento
             era stato fatto durante il periodo fascista. Ma è proprio questo esempio a dimo-
             strare come un obbligo basato sulla minaccia e la paura possa garantire l’osse-
             quio esteriore, non la sincerità.
                  Perché,  allora,  giurare?  E  cosa  aggiunge  il  giuramento  alla  disciplina  e
             all’onore ai quali già sono tenuti tutti coloro ai quali vengono affidate funzioni
             pubbliche? È sempre dal confronto che si svolse in questa seduta della Prima
             Sottocommissione  che  possiamo  ricavare  i  due  elementi  che  mi  sembrano
             costituire la base per una risposta a queste domande.

             (5)  Il  resoconto  della  seduta  è  disponibile  all’indirizzo:  https://documenti.camera.it/_dati/
                  Costituente/Lavori/Assemblea/sed127/sed127.pdf. Consultato il 23 gennaio 2023.
             (6)  Tommaso  d’Aquino,  Somma  Teologica,  II-II,  q.  89,  a.  7  co.  Disponibile  all’indirizzo:
                  http://www.carimo.it/somma-teologica/somma.htm. Consultato il 24 gennaio 2023.
             (7)  I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 106.

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