Page 32 - Rassegna 2023-1
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DOTTRINA
questo dovere non senta, noi possiamo mettere tutte le disposizioni che vor-
remo nella Carta costituzionale, ma quel cittadino tale dovere non sentirà
mai» .
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Naturalmente, si può essere spergiuri anche in tribunale. Già Tommaso
d’Aquino, tuttavia, chiarendo la differenza fra giuramento assertorio e promis-
sorio, aveva indicato le ulteriori difficoltà legate a quest’ultimo. Il giuramento
assertorio «si riferisce al presente o al passato» e l’obbligo riguarda dunque non
le cose che sono già state o sono, bensì l’atto (giurare il vero). Quando ci si rife-
risce invece a cose che devono essere fatte, in futuro, da colui che giura, l’ob-
bligo cade sulla cosa: si è tenuti «a compiere quello che si è giurato». Tommaso
introduce due eccezioni. Può accadere che ci si impegni per qualcosa che è
impossibile realizzare o che diventa tale a causa di un imprevisto, come quando
uno giura di dare del denaro che poi gli viene rubato. Ma può anche capitare –
ed è il caso che qui ci interessa – che la cosa non debba essere fatta perché è
cattiva o di ostacolo al bene e l’obbligo cade quando il giuramento è privo del
requisito della giustizia . L’impossibilità di verificare un’eventuale riserva di
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coscienza sulla presenza di questo requisito (e non è detto che l’idea di giustizia
coincida per tutti con quella sottesa alla Costituzione italiana) può evidente-
mente svuotare di efficacia un giuramento obbligatorio, che abbia l’obiettivo di
garantire la conformità della volontà e non semplicemente quella di azioni e
omissioni. Pretenderlo significa coltivare la presunzione (l’illusione) di diventare
lo «scrutatore dei cuori», capace di «scoprire anche l’intimità dell’intenzione di
ciascuno», evocato da Kant a fondamento di una comunità etica e non sempli-
cemente giuridica . Giorgio La Pira, nella seduta del 19 dicembre 1946, giustifi-
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ca la sua opzione per la soppressione del giuramento o la sua limitazione «a
pochissimi casi eccezionali» richiamando il «grande abuso» che dello strumento
era stato fatto durante il periodo fascista. Ma è proprio questo esempio a dimo-
strare come un obbligo basato sulla minaccia e la paura possa garantire l’osse-
quio esteriore, non la sincerità.
Perché, allora, giurare? E cosa aggiunge il giuramento alla disciplina e
all’onore ai quali già sono tenuti tutti coloro ai quali vengono affidate funzioni
pubbliche? È sempre dal confronto che si svolse in questa seduta della Prima
Sottocommissione che possiamo ricavare i due elementi che mi sembrano
costituire la base per una risposta a queste domande.
(5) Il resoconto della seduta è disponibile all’indirizzo: https://documenti.camera.it/_dati/
Costituente/Lavori/Assemblea/sed127/sed127.pdf. Consultato il 23 gennaio 2023.
(6) Tommaso d’Aquino, Somma Teologica, II-II, q. 89, a. 7 co. Disponibile all’indirizzo:
http://www.carimo.it/somma-teologica/somma.htm. Consultato il 24 gennaio 2023.
(7) I. Kant, La religione entro i limiti della sola ragione, Roma-Bari, Laterza, 1980, p. 106.
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