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UN DOVERE SPECIALE VERSO LA REPUBBLICA E LA COSTITUZIONE.
DISCIPLINA, ONORE, GIURAMENTO
Ma come si può pretendere la fedeltà interiore, la convinta e sincera adesione a
principi e valori? In fondo, potrebbe non essere neppure necessario per garan-
tire i diritti, la pace sociale e il buon funzionamento delle istituzioni dello Stato.
Meslier rimase sempre dalla parte dei poveri, come un buon cristiano deve fare.
Ma non per fedeltà a un Dio in cui non credeva, nonostante l’abito che indos-
sava e le funzioni che svolgeva. E chi può garantire che, passando a servire la
Repubblica, tutti i Carabinieri abbiano abbandonato la fede monarchica alla
quale certamente li orientava il loro giuramento?
Sono questi i dubbi e le perplessità che emersero anche nel confronto
sull’opportunità di “costituzionalizzare” il giuramento che si svolse nella seduta
del 19 dicembre 1946 della prima Sottocommissione della Commissione per la
Costituzione . È Ottavio Mastrojanni, che era stato eletto nelle liste del Fronte
(3)
dell’Uomo Qualunque, a sollevare la questione decisiva: si può ordinare un giu-
ramento, che non può che essere liberamente espresso dalla coscienza, della
quale nessuno può penetrare il segreto? Non si tratta forse – potremmo aggiun-
gere – di un tentativo azzardato di travalicare il limite della sfera giuridica, pre-
tendendo non solo l’obbedienza alle leggi ma anche l’omologazione morale,
destinata ad apparire tanto più sospetta nell’atto di fondazione di un regime
democratico? La tesi di Mastrojanni era che il giuramento dovesse restare limi-
tato alla sua funzione processuale e valere dunque per periti, interpreti, testimo-
ni. Egli, per esempio, non vedeva perché il magistrato che amministra la giusti-
zia dovesse giurare fedeltà alla legge, che «ha in sé una forza coattiva, per cui la
sua violazione porta come conseguenza una sanzione» .
(4)
Nella seduta della Costituente del 20 maggio 1947, nella quale si discus-
sero appunto gli artt. 50 e 51 del Progetto, il repubblicano Arnaldo Azzi, pro-
ponendone la fusione, tornerà a sottolineare l’ambiguità della pretesa di vin-
colare l’interiorità e la coscienza dei cittadini, anziché limitarsi a verificarne i
comportamenti. E lo farà puntando direttamente sul dovere che si vuole
adempiuto da tutti, quello di fedeltà alla Repubblica: «A me pare che questa
disposizione possa aver valore per chi senta il dovere di essere fedele alla
Repubblica ed è evidente che un tale cittadino sarà fedele alla Repubblica
anche senza bisogno di sancirlo con una norma costituzionale; ma per chi
(3) Il resoconto della seduta è disponibile all’indirizzo: https://documenti.camera.it/_dati/costi-
tuente/lavori/I_Sottocommissione/sed050/sed050.pdf. Consultato il 23 gennaio 2023.
(4) Mastrojanni conclude il suo intervento sottolineando come il giuramento debba essere in
ogni caso alla Repubblica, ma non al Capo dello Stato, «perché in regime democratico sem-
bra assurdo che un cittadino debba ricevere il giuramento degli altri cittadini, quando la sua
funzione è transitoria e quando egli rappresenta il più alto magistrato, ma non ha nessun
attributo di sovranità».
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