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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




             4.  Meccanismo di monitoraggio preventivo dei diritti umani
                  Al fine di garantire effettività al divieto di tortura previsto dall’articolo 3
             della Convenzione Europea dei diritti umani, il sistema di tutela è stato integra-
             to nel 1987, con l’adozione di ulteriori meccanismi:
                    la Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e dei tratta-
             menti e delle pene inumani e degradanti (Ecpt) e l’istituzione di un apposito
             organismo di monitoraggio;
                    il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt).
                  Il Cpt è un organismo indipendente, operativo dal 1989, in grado di agire
             di propria iniziativa, con il mandato di effettuare un regolare monitoraggio da
             svolgere con una certa frequenza a prescindere da denunce di violazioni. Agisce
             in fase preventiva per fornire indicazioni sul piano legislativo, regolativo e ope-
             rativo, al fine di rimuovere le situazioni a rischio di violazione dei diritti fonda-
             mentali di chi è privato della libertà personale.
                  Le visite sono generalmente comunicate preventivamente allo Stato mem-
             bro, senza specificare quali luoghi saranno oggetto del monitoraggio. Nel corso
             delle visite le delegazioni del Cpt hanno diritto di accesso illimitato ai luoghi di
             privazione della libertà. Hanno la facoltà di effettuare colloqui riservati con le
             persone  private  della  libertà  e  comunicare  liberamente  con  chiunque  possa
             essere in grado di fornire informazioni pertinenti.
                  Dopo ogni visita, il Cpt invia un rapporto dettagliato al Governo dello
             Stato interessato, contenente i risultati emersi nel corso della visita, nonché le
             raccomandazioni, i commenti e le eventuali richieste di informazioni supple-
             mentari. Il Cpt invita inoltre lo Stato a fornire una risposta dettagliata alle que-
             stioni sollevate nel rapporto, i rapporti e le risposte fornite costituiscono la base
             del dialogo permanente con gli Stati membri; il Comitato vigila sull’attuazione
             delle  raccomandazioni  espresse.  Questo  meccanismo  di  tutela  permette  di
             superare efficacemente alcune delle criticità rilevate nella tutela dei diritti umani
             mediante il sistema reattivo: a differenza dell’organo giurisdizionale può agire in
             autonomia, prima che la violazione si sia verificata.
                  Il Comitato, pur non essendo un organismo giurisdizionale, e non operan-
             do quindi con strumenti di hard law, ha un elevato impatto sugli standard della
             tutela dei diritti umani: le raccomandazioni (soft law) che formula a seguito delle
             proprie visite integrano un processo di standardizzazione che garantisce la pro-
             mozione e il miglioramento della tutela dei diritti umani.
                  L’istituzione di un meccanismo di monitoraggio preventivo tramite sistema
             regolare di visite non preannunciate, sperimentato con successo in Europa con il
             Cpt, è stato successivamente replicato anche in ambito ONU: il 18 dicembre 2002

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