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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
4. Meccanismo di monitoraggio preventivo dei diritti umani
Al fine di garantire effettività al divieto di tortura previsto dall’articolo 3
della Convenzione Europea dei diritti umani, il sistema di tutela è stato integra-
to nel 1987, con l’adozione di ulteriori meccanismi:
la Convenzione Europea per la prevenzione della tortura e dei tratta-
menti e delle pene inumani e degradanti (Ecpt) e l’istituzione di un apposito
organismo di monitoraggio;
il Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Cpt).
Il Cpt è un organismo indipendente, operativo dal 1989, in grado di agire
di propria iniziativa, con il mandato di effettuare un regolare monitoraggio da
svolgere con una certa frequenza a prescindere da denunce di violazioni. Agisce
in fase preventiva per fornire indicazioni sul piano legislativo, regolativo e ope-
rativo, al fine di rimuovere le situazioni a rischio di violazione dei diritti fonda-
mentali di chi è privato della libertà personale.
Le visite sono generalmente comunicate preventivamente allo Stato mem-
bro, senza specificare quali luoghi saranno oggetto del monitoraggio. Nel corso
delle visite le delegazioni del Cpt hanno diritto di accesso illimitato ai luoghi di
privazione della libertà. Hanno la facoltà di effettuare colloqui riservati con le
persone private della libertà e comunicare liberamente con chiunque possa
essere in grado di fornire informazioni pertinenti.
Dopo ogni visita, il Cpt invia un rapporto dettagliato al Governo dello
Stato interessato, contenente i risultati emersi nel corso della visita, nonché le
raccomandazioni, i commenti e le eventuali richieste di informazioni supple-
mentari. Il Cpt invita inoltre lo Stato a fornire una risposta dettagliata alle que-
stioni sollevate nel rapporto, i rapporti e le risposte fornite costituiscono la base
del dialogo permanente con gli Stati membri; il Comitato vigila sull’attuazione
delle raccomandazioni espresse. Questo meccanismo di tutela permette di
superare efficacemente alcune delle criticità rilevate nella tutela dei diritti umani
mediante il sistema reattivo: a differenza dell’organo giurisdizionale può agire in
autonomia, prima che la violazione si sia verificata.
Il Comitato, pur non essendo un organismo giurisdizionale, e non operan-
do quindi con strumenti di hard law, ha un elevato impatto sugli standard della
tutela dei diritti umani: le raccomandazioni (soft law) che formula a seguito delle
proprie visite integrano un processo di standardizzazione che garantisce la pro-
mozione e il miglioramento della tutela dei diritti umani.
L’istituzione di un meccanismo di monitoraggio preventivo tramite sistema
regolare di visite non preannunciate, sperimentato con successo in Europa con il
Cpt, è stato successivamente replicato anche in ambito ONU: il 18 dicembre 2002
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