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LA PREVENZIONE COME STRUMENTO DI PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI




                     Tale designazione ha assunto il rango di norma primaria con decreto legge
               del 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 18 dicem-
               bre 2020, n. 173.
                     La sfera di attività del Garante, si è poi ulteriormente ampliata a seguito
               della designazione, con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 12
               marzo 2015, dell’organismo quale meccanismo nazionale di monitoraggio delle
               operazioni di rimpatrio forzato ai sensi della cosiddetta “Direttiva rimpatri ”.
                                                                                        (3)
                     Il mandato prevede che il Garante nazionale controlli anche il rispetto dei
               diritti fondamentali durante le operazioni di rimpatrio forzato, che ordinaria-
               mente cominciano nei luoghi deputati al trattenimento dei migranti, continuano
               durante tutta la fase di transito e terminano al momento in cui le Autorità del
               Paese di destinazione delle persone rimpatriate prendono in consegna le perso-
               ne rimpatriate.
                     Ulteriore ampliamento del mandato del Garante nazionale si è avuto a
               seguito della ratifica con legge 3 marzo 2009, n. 18, della Convenzione delle
               Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e relativo protocollo, che
               attribuisce  ai  meccanismi  di  garanzia,  il  compito  di  promuove  proteggere  e
               monitorare i diritti delle persone con disabilità.
                     Adottando il modus operandi sperimentato dal Cpt, al termine della visita di
               monitoraggio, sia essa in campo penale e Forze di polizia, migranti o salute, il
               Garante nazionale redige - con finalità collaborativa - un rapporto in cui riporta
               le proprie osservazioni e formula, ove necessario, specifiche raccomandazioni
               finalizzate al miglioramento della tutela dei diritti delle persone private della
               libertà.
                     Il rapporto viene inviato, in forma riservata, all’Amministrazione respon-
               sabile che, entro il termine indicato dal Garante nazionale, che solitamente è di
               trenta  giorni,  è  tenuta  a  rispondere.  Quindi  il  rapporto  e  la  risposta
               dell’Amministrazione  interessata  sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale  del
               Garante nazionale: https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it.
                     Le osservazioni e le criticità rilevate confluiscono, inoltre, nella Relazione
               al Parlamento che l’Autorità garante presenta ogni anno relativamente all’ambi-
               to del proprio mandato, unitamente alle raccomandazioni.
                     Il  Garante  nazionale,  organo  indipendente  dello  Stato  nominato  dal
               Presidente della Repubblica, collabora in stretta sinergia con tutti e tre poteri
               dello Stato:


               (3)   Direttiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 115,
                     recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di
                     paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

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