Page 186 - Rassegna 2023-1
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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI




                  Anche in ambito europeo il sistema legale di tutela ha integrato la con-
             venzione dei diritti umani con ulteriori convenzioni e strumenti normativi
             aventi ad oggetto la protezione dei diritti di situazioni specifiche o gruppi
             vulnerabili.


             3.  Meccanismi giurisdizionali di esecuzione della protezione dei diritti umani
                  Così come è dovere dell’ordinamento nazionale promuovere e proteggere
             i diritti umani della propria popolazione, è dovere delle giurisdizioni sovrana-
             zionali intervenire nei casi in cui lo Stato stia violando tali diritti.
                  Nell’ambito del sistema europeo di tutela dei diritti umani, il meccanismo
             di esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti Umani
             e delle Libertà fondamentali è la Corte Europea dei Diritti umani (Corte EDU)
             che ha sede a Strasburgo.
                  Come noto la Corte EDU, tratta i ricorsi, sia individuali, che da parte degli
             Stati contraenti, aventi ad oggetto la violazione di una delle disposizioni della
             Convenzione o dei suoi protocolli addizionali.
                  La  Corte  agisce  come  giudice  sovranazionale,  in  funzione  sussidiaria
             rispetto agli organi giudiziari nazionali, sulla base del ricorso di una o più per-
             sone che ritengano che siano stati violati i loro diritti tutelati dalla Convenzione
             e i conseguenti obblighi in capo agli Stati e che abbiano inutilmente percorso
             tutte le vie offerte dal diritto interno per ottenere rimedio a quanto subito. Non
             agisce di propria iniziativa, né tanto meno nell’immediatezza dei fatti.
                  Si tratta in sintesi di un sistema “reattivo”: la Corte interviene quando la
             violazione è già avvenuta, deve aspettare che la stessa venga denunciata attra-
             verso un ricorso verso cui, appunto, reagisce, prendendo in esame il caso, se
             ammissibile.
                  È evidente che le esigenze di tutela dei diritti delle persone, in particolar
             modo di quelle private della libertà richiederebbero diverse modalità di accesso
             e di operatività del meccanismo giurisdizionale.
                  Non a caso il sistema del ricorso individuale alla Corte è scarsamente pra-
             ticato da chi si trova in tale situazione, poiché, la persona privata della libertà
             verosimilmente tende a non denunciare i maltrattamenti subiti per timore di
             possibili ritorsioni o per scarsa informazione o anche perché non dispone di
             un’adeguata assistenza legale.
                  Oltre tutto, in caso di maltrattamenti o torture, è evidente che un’efficace
             tutela è garantita solo da un intervento tempestivo rispetto all’evento e non
             dopo un lungo periodo di tempo.


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