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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Anche in ambito europeo il sistema legale di tutela ha integrato la con-
venzione dei diritti umani con ulteriori convenzioni e strumenti normativi
aventi ad oggetto la protezione dei diritti di situazioni specifiche o gruppi
vulnerabili.
3. Meccanismi giurisdizionali di esecuzione della protezione dei diritti umani
Così come è dovere dell’ordinamento nazionale promuovere e proteggere
i diritti umani della propria popolazione, è dovere delle giurisdizioni sovrana-
zionali intervenire nei casi in cui lo Stato stia violando tali diritti.
Nell’ambito del sistema europeo di tutela dei diritti umani, il meccanismo
di esecuzione della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti Umani
e delle Libertà fondamentali è la Corte Europea dei Diritti umani (Corte EDU)
che ha sede a Strasburgo.
Come noto la Corte EDU, tratta i ricorsi, sia individuali, che da parte degli
Stati contraenti, aventi ad oggetto la violazione di una delle disposizioni della
Convenzione o dei suoi protocolli addizionali.
La Corte agisce come giudice sovranazionale, in funzione sussidiaria
rispetto agli organi giudiziari nazionali, sulla base del ricorso di una o più per-
sone che ritengano che siano stati violati i loro diritti tutelati dalla Convenzione
e i conseguenti obblighi in capo agli Stati e che abbiano inutilmente percorso
tutte le vie offerte dal diritto interno per ottenere rimedio a quanto subito. Non
agisce di propria iniziativa, né tanto meno nell’immediatezza dei fatti.
Si tratta in sintesi di un sistema “reattivo”: la Corte interviene quando la
violazione è già avvenuta, deve aspettare che la stessa venga denunciata attra-
verso un ricorso verso cui, appunto, reagisce, prendendo in esame il caso, se
ammissibile.
È evidente che le esigenze di tutela dei diritti delle persone, in particolar
modo di quelle private della libertà richiederebbero diverse modalità di accesso
e di operatività del meccanismo giurisdizionale.
Non a caso il sistema del ricorso individuale alla Corte è scarsamente pra-
ticato da chi si trova in tale situazione, poiché, la persona privata della libertà
verosimilmente tende a non denunciare i maltrattamenti subiti per timore di
possibili ritorsioni o per scarsa informazione o anche perché non dispone di
un’adeguata assistenza legale.
Oltre tutto, in caso di maltrattamenti o torture, è evidente che un’efficace
tutela è garantita solo da un intervento tempestivo rispetto all’evento e non
dopo un lungo periodo di tempo.
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