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INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
Incontro del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Generale di Corpo d’Armata Teo Luzi,
con alcuni collaboratori dell’Ufficio del Garante nazionale appartenenti alle aree della privazione
della libertà in ambito penale e da parte delle Forze di polizia
(Fonte: Autori)
Con questa finalità l’ordinamento italiano, con decreto legge 23 dicembre
2013, n. 146, articolo 7, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio
2014, n. 10, e successive modificazioni, ha disposto l’istituzione del “Garante
nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale”, la
cui denominazione è stata modificata con la legge del 18 dicembre 2020, n. 173,
in Garante nazionale dei diritti delle persone privavate della libertà personale (di
seguito Garante nazionale).
Ai sensi della legge istitutiva il Garante nazionale vigila, mediante un siste-
ma regolare di monitoraggio, affinché la privazione della libertà personale sia
attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle
convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall’Italia.
Le visite, non autorizzate né preannunciate, sono svolte con i poteri di
accesso illimitato che l’Optcat riconosce ai meccanismi nazionale di prevenzio-
ne, in quanto, con lettera diplomatica del 25 aprile 2014 la Rappresentanza
Permanente dell’Italia presso l’Ufficio delle Nazioni Unite, il Garante nazionale
è stato designato National Preventive Mechanism per lo Stato italiano.
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