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LA PREVENZIONE COME STRUMENTO DI PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il Protocollo opzionale
alla Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani
o degradanti (Opcat), che ha previsto l’istituzione del Sottocomitato ONU per
la prevenzione della tortura e degli altri trattamenti o pene crudeli, inumani o
degradanti (di seguito denominato Spt), organismo di monitoraggio sovrana-
zionale con il compito di monitorare preventivamente tutti i luoghi di privazio-
ne della libertà personale nei Paesi aderenti all’Opcat, con accesso limitato
anche ad ogni documentazione inerente la privazione della libertà e il potere di
svolgere colloqui riservati con le persone interessate.
L’Spt ha il compito di formulare raccomandazioni agli Stati parti in merito
alla protezione delle persone private della libertà nei confronti della tortura e
delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
Inoltre l’Opcat ha previsto che ogni Stato firmatario della Convenzione,
aderendo al Protocollo opzionale , si impegni a nominare e mantenere opera-
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tivo a livello nazionale un meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e
delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti [National Preventive
Mechanism, (Npm)] che abbia accesso a tutti i luoghi dove la libertà sia privata sia
de iure che de facto con potere di analisi di ogni documento relativo alle persone
soggette a tali misure, di colloquio in privato con esse, di acquisizione di infor-
mazioni comunque utili alla propria valutazione della complessiva situazione.
In sostanza si delinea un sistema di monitoraggio multivello, sovrana-
zionale (Spt) e nazionale con gli organismi nazionali di prevenzione indipen-
denti (Npm), potenziato dalla collaborazione e cooperazione attiva tra i due
livelli. Il Spt è operativo dal 2007: in Italia dal 2012, a seguito dell’approvazione
della Legge di ratifica ed esecuzione dell’Opcat del 9 novembre 2012, n. 195.
5. Istituzione in Italia del Garante nazionale dei diritti delle persone private
della libertà e Meccanismo nazionale di prevenzione
Nell’ambito del Piano d’azione, che lo Stato italiano fu chiamato a predi-
sporre, in attuazione delle indicazioni espresse dalla Corte europea dei diritti
umani (Corte Edu) nella sentenza “pilota” cosiddetta Torreggiani , è stata pro-
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grammata anche l’istituzione di un rimedio preventivo cioè un meccanismo
interno indipendente di supervisione delle strutture detentive che consentisse
alle competenti autorità di prendere prontamente le necessarie misure correttive.
(1) Art. 3, Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti
crudeli, inumani o degradanti.
(2) Corte Edu, Sez. Seconda, 8 gennaio 2013, C-43517/09; 46882/09; 55400/09; 57875/09; 61535/09;
35315/10 e 37818/10, Torreggiani e altri c. Italia, sentenza divenuta definitiva il 27 maggio 2013.
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