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LA PREVENZIONE COME STRUMENTO DI PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI
In effetti, trattandosi di una Dichiarazione, lo strumento normativo non
nacque con un’intrinseca forza legale vincolante, ma ha sicuramente ispirato
molte costituzioni e legislazioni nazionali, rafforzando quindi la propria effica-
cia sulla base del diritto internazionale consuetudinario.
A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, proprio al fine di ren-
dere giuridicamente vincolanti i principi della Dichiarazione, la tutela dei
diritti umani ha ricevuto un importante implementazione attraverso la previ-
sione di una sistema di norme vincolanti, contenenti obiettivi standard di
comportamento cui i singoli Stati, a seguito della sottoscrizione, si sono
impegnati ad essere vincolati attraverso gli strumenti della ratifica, dell’adesio-
ne e l’istituzione di specifici organi di monitoraggio del rispetto degli impegni
assunti.
Il progressivo sviluppo in ambito globale della cultura dei diritti umani, ha
condotto al riconoscimento di specifica tutela anche nei confronti dei diritti
delle persone private della libertà personale: nel 1984 con la stipula della
Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti
e nel 2006 con la Convenzione sulle sparizioni forzate. In particolare, la
Convenzione contro la tortura, ne ha fissato all’articolo 1 la definizione in
“gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali” intenzionalmente inflitti al fine di
ottenere informazioni, come la punizione o la coercizione o altre forme basate
sulla discriminazione.
2.2 Sviluppo della tutela legale dei diritti umani in ambito continentale e nazionale
Successivamente al riconoscimento degli standard dei diritti umani da
parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il processo è stato seguito anche
dalle singole regioni continentali, che si sono dotate di propri strumenti con-
venzionali di tutela dei diritti umani: nel 1969 l’America con la Convenzione
Americana del Diritti Umani; nel 1986 l’Africa con la Carta Africana dei Diritti
Umani e dei Popoli; in Asia non è ancora attivo un sistema convenzionale vin-
colante, ma unicamente la Dichiarazione dei Diritti umani.
Tra tutti, l’Europa è stata senz’altro il continente dove la promozione e la
protezione dei diritti umani ha avuto un’affermazione più significativa, attraver-
so la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà
fondamentali, comunemente conosciuta come Convenzione Europea dei
Diritti Umani (CEDU), avente ad oggetto i diritti civili e politici, e la Carta
Sociale Europea per la tutela dei diritti economici e sociali.
La Convenzione europea ha una particolare forza giuridica: la sua adozio-
ne è per gli Stati membri requisito per l’inclusione nel Consiglio d’Europa.
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