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LA PREVENZIONE COME STRUMENTO DI PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI




                     In effetti, trattandosi di una Dichiarazione, lo strumento normativo non
               nacque con un’intrinseca forza legale vincolante, ma ha sicuramente ispirato
               molte costituzioni e legislazioni nazionali, rafforzando quindi la propria effica-
               cia sulla base del diritto internazionale consuetudinario.
                     A partire dalla seconda metà degli anni Sessanta, proprio al fine di ren-
               dere  giuridicamente  vincolanti  i  principi  della  Dichiarazione,  la  tutela  dei
               diritti umani ha ricevuto un importante implementazione attraverso la previ-
               sione  di  una  sistema  di  norme  vincolanti,  contenenti  obiettivi  standard  di
               comportamento  cui  i  singoli  Stati,  a  seguito  della  sottoscrizione,  si  sono
               impegnati ad essere vincolati attraverso gli strumenti della ratifica, dell’adesio-
               ne e l’istituzione di specifici organi di monitoraggio del rispetto degli impegni
               assunti.
                     Il progressivo sviluppo in ambito globale della cultura dei diritti umani, ha
               condotto al riconoscimento di specifica tutela anche nei confronti dei diritti
               delle  persone  private  della  libertà  personale:  nel  1984  con  la  stipula  della
               Convenzione contro la tortura e altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti
               e  nel  2006  con  la  Convenzione  sulle  sparizioni  forzate.  In  particolare,  la
               Convenzione  contro  la  tortura,  ne  ha  fissato  all’articolo  1  la  definizione  in
               “gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali” intenzionalmente inflitti al fine di
               ottenere informazioni, come la punizione o la coercizione o altre forme basate
               sulla discriminazione.

               2.2 Sviluppo della tutela legale dei diritti umani in ambito continentale e nazionale
                     Successivamente  al  riconoscimento  degli  standard  dei  diritti  umani  da
               parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, il processo è stato seguito anche
               dalle singole regioni continentali, che si sono dotate di propri strumenti con-
               venzionali di tutela dei diritti umani: nel 1969 l’America con la Convenzione
               Americana del Diritti Umani; nel 1986 l’Africa con la Carta Africana dei Diritti
               Umani e dei Popoli; in Asia non è ancora attivo un sistema convenzionale vin-
               colante, ma unicamente la Dichiarazione dei Diritti umani.
                     Tra tutti, l’Europa è stata senz’altro il continente dove la promozione e la
               protezione dei diritti umani ha avuto un’affermazione più significativa, attraver-
               so la Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà
               fondamentali,  comunemente  conosciuta  come  Convenzione  Europea  dei
               Diritti Umani (CEDU), avente ad oggetto i diritti civili e politici, e la Carta
               Sociale Europea per la tutela dei diritti economici e sociali.
                     La Convenzione europea ha una particolare forza giuridica: la sua adozio-
               ne è per gli Stati membri requisito per l’inclusione nel Consiglio d’Europa.


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