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AGRO ECO AMBIENTE
Oltre tutto, la gestione della non punibilità demandata alla fase di accerta-
mento, in presenza di una complessiva riorganizzazione della vigilanza che asse-
gna all’autorità sanitaria ampie competenze igienico-sanitarie, rischia di inaugu-
rare un programma di negoziabilità delle sanzioni in contrasto con i criteri di dis-
suasione, prevenzione e difesa sociale, che si legano alla commisurazione del-
l’afflizione operata in giudizio nel rispetto del contraddittorio.
Tra i principi ed i criteri introdotti dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 Delega
al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, l’art. 1, comma 23, lett.
b) non ha ammesso, perciò, una indiscriminata applicazione dell’adempimento
delle prescrizioni impartite dall’organo accertatore e del pagamento di una
somma di denaro pari ad una frazione dell’ammenda comminata per la contrav-
venzione.
In vista dell’anticipazione della soglia di tutela per la sicurezza, l’igiene ali-
mentare e la salute pubblica, resta fermo che l’autore della contravvenzione
debba farsi carico di misure di elisione del danno o del pericolo, ma l’ambito di
applicazione della prescrizione non è sgombro dall’equivoco di poter interveni-
re sul mercato una volta che l’alimento sia messo in commercio e sia in grado
di veicolare situazioni di rischio.
In sostanza, occorre interrogarsi intorno alla portata della regolarizzazione
se, cioè, sia ammissibile per il trasgressore intervenire su situazioni non com-
pletamente esaurite al fine di ricreare condizioni di legalità e sicurezza, rispetto
alla diffusività dei rischi veicolati «anche con modalità seriali o, comunque, dalle
conseguenze ad effetto ritardato: si presentano, pertanto, tutt’altro che trascu-
rabili in prospettiva di tutela i possibili effetti lesivi a medio e lungo termine
dovuti a consumi cumulativi (ad esempio, di alimenti contaminati o anche sol-
tanto deprivati di proprietà nutritive), riferibili a singoli individui o a gruppi di
popolazione» .
(9)
4. Sanzione amministrativa e non conformità nella gestione di alimenti
a rischio
Non si entra nell’alternativa se la sanzione penale debba operare in senso
promozionale dei beni oggetto di tutela, con l’effetto di rappresentare per la vit-
tima la soddisfazione delle proprie esigenze e per l’autore del reato la possibilità
(9) Casi D. Castronuovo, Tecniche di tutela e principio di precauzione, in Trattato tecnico-pratico di diritto
penale, diretto da F. Palazzolo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Illeciti punitivi in materia agro-alimentare,
a cura di A. Gargani, Torino, 2021, 79.
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