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AGRO ECO AMBIENTE




                  Oltre tutto, la gestione della non punibilità demandata alla fase di accerta-
             mento, in presenza di una complessiva riorganizzazione della vigilanza che asse-
             gna all’autorità sanitaria ampie competenze igienico-sanitarie, rischia di inaugu-
             rare un programma di negoziabilità delle sanzioni in contrasto con i criteri di dis-
             suasione, prevenzione e difesa sociale, che si legano alla commisurazione del-
             l’afflizione operata in giudizio nel rispetto del contraddittorio.
                  Tra i principi ed i criteri introdotti dalla l. 27 settembre 2021, n. 134 Delega
             al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e
             disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari, l’art. 1, comma 23, lett.
             b) non ha ammesso, perciò, una indiscriminata applicazione dell’adempimento
             delle  prescrizioni  impartite  dall’organo  accertatore  e  del  pagamento  di  una
             somma di denaro pari ad una frazione dell’ammenda comminata per la contrav-
             venzione.
                  In vista dell’anticipazione della soglia di tutela per la sicurezza, l’igiene ali-
             mentare e la salute pubblica, resta fermo che l’autore della contravvenzione
             debba farsi carico di misure di elisione del danno o del pericolo, ma l’ambito di
             applicazione della prescrizione non è sgombro dall’equivoco di poter interveni-
             re sul mercato una volta che l’alimento sia messo in commercio e sia in grado
             di veicolare situazioni di rischio.
                  In sostanza, occorre interrogarsi intorno alla portata della regolarizzazione
             se, cioè, sia ammissibile per il trasgressore intervenire su situazioni non com-
             pletamente esaurite al fine di ricreare condizioni di legalità e sicurezza, rispetto
             alla diffusività dei rischi veicolati «anche con modalità seriali o, comunque, dalle
             conseguenze ad effetto ritardato: si presentano, pertanto, tutt’altro che trascu-
             rabili in prospettiva di tutela i possibili effetti lesivi a medio e lungo termine
             dovuti a consumi cumulativi (ad esempio, di alimenti contaminati o anche sol-
             tanto deprivati di proprietà nutritive), riferibili a singoli individui o a gruppi di
             popolazione» .
                         (9)


             4.  Sanzione amministrativa e non conformità nella gestione di alimenti
               a rischio
                  Non si entra nell’alternativa se la sanzione penale debba operare in senso
             promozionale dei beni oggetto di tutela, con l’effetto di rappresentare per la vit-
             tima la soddisfazione delle proprie esigenze e per l’autore del reato la possibilità


             (9)   Casi D. Castronuovo, Tecniche di tutela e principio di precauzione, in Trattato tecnico-pratico di diritto
                  penale, diretto da F. Palazzolo, C.E. Paliero, M. Pelissero, Illeciti punitivi in materia agro-alimentare,
                  a cura di A. Gargani, Torino, 2021, 79.

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